Il verbale di conciliazione giudiziale avente a oggetto l’accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di proprietà non si risolve in uno degli accordi di cui all’art. 2643 c.c., perché non realizza un effetto modificativo, estintivo o costitutivo, ma assume al contrario il valore di un mero negozio di accertamento, con efficacia dichiarativa e retroattiva, finalizzato a rimuovere l’incertezza, mediante la fissazione del contenuto della situazione giuridica preesistente. Negozio di accertamento in relazione al quale nessuna forma di pubblicità legale è prevista. Pertanto, il verbale di conciliazione in esame, non essendo riconducibile a una delle ipotesi di cui alla disposizione normativa di cui all’art. 2643 c.c., non può in forza di detta norma essere trascritto. Tribunale Roma, sez. V, 8 febbraio 2012.
Invalidità della trascrizione del pignoramento immobiliare per omissione od inesattezza nella nota.
“La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. ### dott. ### dott.ssa ### est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in