Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011, tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato e del tasso d’inflazione annuo registrato, Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Monti ha decretato ai sensi dell’art. 2 comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile nella misura del 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012. In precedenza, per tutto l’anno 2011, il tasso di interesse legale era stato fissato all’1,5%. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2011, n. 291 – Parte Generale. Ai sensi del predetto art. 1284 codice civile, secondo e terzo comma, «allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale». Tale provvedimento troverà applicazione nell’attività del recupero del credito nei confronti dei privati mentre nelle transazioni commerciali (B2B) vale il diverso tasso per gli interessi moratori stabilito sulla base del d. l.vo 9 ottobre 2002, n. 231 di attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Per maggiori informazioni, si veda sezione recupero crediti.
Denuncia di Successione, il conferimento di una delega lo svolgimento di attività procuratoria e la ratifica
“Corte d’Appello di Ancona Sentenza n. 384/2024 del 05-03-2024 R.G. n. 503/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA