Quando “chiudono” i Tribunali?
No, d’estate i Tribunali non chiudono. Per legge i Tribunali (o meglio, le cancellerie e segreterie giudiziarie) debbono essere aperti al pubblico per “cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari” (art. 162, Legge 1196 del 1960). Anche d’estate. Tuttavia, dal 1° agosto fino al 31 agosto di ogni anno opera semplicemente la sospensione dei termini processuali. Non si tratta di una chiusura (i Tribunali sono aperti tutti i giorni, d’estate e d’inverno) ma di una “tregua” disposta dagli artt. 91 e 92 del R.D. 12/1941 e, più specificatamente, dalla legge 742/1969, così come recentemente modificate dal decreto legge 132/2014.
In cosa consiste la sospensione dei termini feriali?
L’art. 1 della legge 742 del 1969 dispone che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e’sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’articolo 201 del codice di procedura penale.
Qual è lo scopo della sospensione termini feriali?
In questo modo si intende garantire un’omogenea attività agli operatori (giudici, professionisti e collaboratori degli uffici) che sospendono e riprendono contemporaneamente l’attività giudiziaria.
Come funziona la sospensione dei termini feriali?
I termini processuali per le cause civili, penali, amministrative che scadono tra il 1° agosto e il 31 agosto ricominciano a decorrere dal 1° settembre, calcolando come valido il periodo antecedente la sospensione. Questo significa che un termine di 30 giorni che decorre dal 25 luglio, andrà calcolato senza tenere in considerazione il mese di agosto e quindi: 6 giorni di luglio, 0 giorni di agosto, 24 giorni di settembre, totale 30 giorni. Per l’effetto, detto termine andrà a scadere il 24 settembre.
Materie escluse dalla sospensione dei termini feriali.
Tale sospensione non opera nel campo del diritto sostanziale (es. termini per adempiere un contratto, disdetta e quant’altro) e negli arbitrati. A titolo esemplificativo non esaustivo, va inviata subito, anche durante il periodo feriale, la raccomandata che contesti al venditore i vizi di un bene acquistato (entro 8 giorni), oppure le difformità o vizi di un immobile eseguito in appalto (entro 60 giorni, termine che diventa di un anno se riguarda crolli o difetti strutturali dell’edificio). La querela va presentata entro il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto di reato e, al suddetto termine, non si applica la sospensione dei termini per il periodo feriale. Questa regola, tuttavia, presenta delle importanti eccezioni che hanno il carattere della tipicità in quanto sono espressamente previste dalla legge. Anche per tale motivo, è raccomandabile valutare attentamente caso per caso, coadiuvati dalla assistenza e consulenza di un avvocato
In quali materie opera la sospensione dei termini feriali?
I procedimenti soggetti alla sospensione dei termini feriali sono quelle:
- civili;
- amministrative;
- tributarie;
- rapporti di pubblico impiego di competenza del giudice amministrativo;
- materia elettorale;
- separazioni e divorzi tra coniugi (ma non le cause aventi oggetto assegno alimentare ovvero quelli aventi ad oggetto il mantenimento del coniuge economicamente più debole e dei minori, come da ordinanza n. 18044 del 06/06/2023 della Suprema Corte di Cassazione);
- opposizione a ingiunzione per sanzioni amministrative L. 689/81 (esclusivamente quelle davanti alla Autorità Giudiziaria);
- giudizi di merito, a cognizione ordinaria, successivi a procedura di urgenza;
- riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato competente;
- regolamento di competenza e di giurisdizione;
- impugnazione per nullità revocazione e opposizione di terzo su lodi arbitrali;
- liti innanzi il Tribunale acque pubbliche e la Corte dei conti;
- opposizione alla stima di indennità di esproprio;
- impugnativa di delibere condominiali;
- liti in tema di locazione e recesso del locatore per necessità eccetto fase sommarie delle cause di sfratto e convalida;
- notifiche e opposizioni a decreto ingiuntivo; non si sospendono, invece, le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi.
Quali fasi interessa la sospensione dei termini feriali?
La sospensione dei termini dei termini feriali interessa le seguenti fasi:
- la proposizione del ricorso introduttivo;
- la costituzione in giudizio del ricorrente;
- la presentazione ed il deposito di documenti e memorie;
- la proposizione dell’appello.
Quali cause non sono soggette a sospensione dei termini feriali?
- giudizi cautelari civili (sequestri, danni temuti per crolli, nuova opera, diritto d’autore, ecc);
- controversie in materia di lavoro;
- controversie su previdenza e relative impugnative di sanzioni ai datori di lavoro;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- cause per alimenti, diritto all’aggiornamento dell’assegno alimentare tra coniugi separati;
- procedimenti aventi ad oggetto il mantenimento del coniuge economicamente più debole e dei minori (ordinanza n. 18044 del 06/06/2023 della Suprema Corte di Cassazione);
- procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione;
- procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- dichiarazione e revoca di fallimenti, impugnazioni sia da parte del fallito che da parte dei creditori;
- cause in materia di omologazione del concordato preventivo;
- impugnazione della sentenza che, rigettando la domanda di omologa, dichiara il fallimento;
- cause di sfratto e convalida di licenza per finita locazione, per la fase di tipo sommario;
- controversie relative ai rapporti agrari, soggette al rito del lavoro;
- opposizioni all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi;
- termine di efficacia del precetto;
- opposizioni a decreto di ammortamento di assegni bancari;
- procedimento disciplinare, non giurisdizionale, nel pubblico impiego;
- procedimento innanzi le Autorità garanti e indipendenti;
- termini per la notifica ai responsabili delle violazioni al Codice stradale;
- termine per l’impugnativa al Prefetto di violazioni al codice della strada.
In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare – qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini -, nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni.
Per una migliore trattazione, si rimanda comunque ed ogni caso ai testi normativi sopra citati
e, più in generale, alla giurisprudenza formatasi sul punto. Va specificato, tuttavia, che non essendovi un obbligo del giudice a conformarsi al precedente (ad eccezione dell’unico caso previsto dal secondo comma dell’articolo 384 codice procedura civile (la Corte di Cassazione, «quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte»), nel caso di specie, il giudice potrebbe comunque diversamente interpretare o reinterpretare, al caso di specie, la legge sopra richiamata.