Avvocato Gratuito Patrocinio Ancona. Che cos’è e come funziona il Gratuito Patrocinio?
e come funziona il
Gratuito Patro-cinio
avvocato gratuito patrocinio ancona
elenco avvocati abilitati al gratuito patrocinio ancona
Materie Trattate dallo Studio
Come posso essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato?
Il Patrocinio a Spese dello Stato è a domanda dell’interessato. In caso di ammissione, a far data dalla domanda, sono poste a carico dell’Erario (Stato): “l’onorario e le spese spettanti al difensore” (tra cui, contributo unificato, spese notifica, tassa di registro, diritti cancelleria, diritti di segreteria e le spese per la pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato, ecc.), quelle dovute “all’ausiliario del magistrato” e “al consulente tecnico di parte” e, nel penale, per le investigazioni difensive, un investigatore privato autorizzato. Il gratuito patrocinio copre “esclusivamente” “la difesa in giudizio” (Cass. 23/11/11, n. 24723) e, dunque, non sono ricomprese: l’attività stragiudiziale non propedeutica all’attività giudiziale, “le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale” (Cass., 20/10/2009, Sez. 3, n. 22178) e la condanna alle spese processuali (dovuti alla controparte) in caso di soccombenza. La domanda è in autocertificazione e va indirizzata al Magistrato (nel penale) o al Consiglio dell’Ordine (nel civile). La firma può essere autenticata dall’Avvocato stesso. Nella domanda di ammissione, il richiedente nomina il proprio difensore tra quelli iscritti negli elenchi per il patrocinio a spese dello istituiti presso i
Consigli dell’Ordine degli Avvocati.
Quali sono i requisiti per essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato?
Per essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, l’istante deve autocertificare la sussistenza dei seguenti requisiti (che devono permanere “fino a che il processo non sia definito”):
– non essere mai stato condannato (in via definitiva) per reati gravi legati alla criminalità organizzata o in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
– di essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01 (nuovo limite aggiornato all’anno 2023). Nei procedimenti penali, tale limite è aumentato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Ci sono delle eccezioni?
Quali documenti vanno allegati alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio?
Trattandosi di una domanda in autocertificazione, per la redazione della istanza di ammissione al gratuito Patrocinio a Spese dello Stato occorrono (ed è bene consultare con molta attenzione) i seguenti documenti:
Dove trovo il fac-simile domanda di ammissione al gratuito patrocinio?
Il Tribunale di Ancona, il Tribunale / Ufficio di Sorveglianza di Ancona ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, ognuno per quanto di loro competenza, hanno predisposto i seguenti moduli fac-simile di domanda di ammissione al gratuito Patrocinio a Spese dello Stato:
No, dal momento che l’ISEE opera una “imputazione di detrazioni o deduzioni” (Cassazione , sez. IV penale, 5 aprile 2022, n. 16272) “L’ISEE” “è un criterio non valido per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il D.P.R. n. 115 del 2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata. In particolare, l’omessa indicazione di redditi non presenti nell’ISEE e/o l’errata imputazione di detrazioni e deduzioni non consentite per la determinazione del reddito, ed invece permesse per la determinazione dell’ISEE, può condurre alla commissione del reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, oltre che, in caso di sforamento dei limiti per l’ammissione, alla revoca del beneficio, con conseguente obbligo di restituzione allo Stato delle somme ingiustamente percepite” (Cass. 17 dicembre 2021, n. 46159).
No. Salvo casi particolari (partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia), il conferimento dell’incarico ad un secondo avvocato comporta la revoca del beneficio, anche nel processo civile e anche se uno dei due legali rinuncia a percepire l’onorario. Deve infatti presumersi – osserva la Corte – che chi può “permettersi” di nominare un secondo difensore non versi in condizioni tali da beneficiare del patrocinio statale” (Cass. Civ., sentenza n. 1736/2020).
Sì. “Questa Corte ha già avuto modo di occuparsi della questione relativa ai limiti di reddito, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel caso di situazione di convivenza “more uxorio”; e, con riferimento a fattispecie relativa alla disciplina di cui alla L. n. 134 del 2001 (che aveva sostituito quella n. 214/1990), ha precisato che per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre tener conto, a norma della L.30 luglio 1990 n. 217, art.3, comma 2, della somma dei redditi facenti capo all’interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente “more uxorio” (Cass. Pen. Sez. 4, n. 13265/2004, imp. Zen, RV.228035).
Sì. “Ai fini della determinazione del limite di reddito per l’ammissione al beneficio, deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti “in nero” o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). (così Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552, che ha ritenuto configurabile il reato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95 nel caso di omessa indicazione, ai fini della ammissione al gratuito patrocinio, di redditi non rilevanti per l’ISEE o di imputazione di detrazioni o deduzioni da questo consentite)”. Su tutte, da ultimo, Corte di Cassazione , sez. IV penale, ud. 5 aprile 2022 (dep. 28 aprile 2022), n. 16272, Presidente Ferranti – Relatore Pezzella.
Sì. In autocertificazione. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. Quando non si riceve risposta, è sufficiente allegare (e produrre) la mera istanza all’Autorità Consolare.
Info & Contact
Appunti, approfondimenti, blog e notizie di giurisprudenza di legittimità e di merito (prevalentemente del Tribunale di Ancona e della Corte di Appello di Ancona) per esperti e neofiti, nelle seguenti materie e discipline:
Lun – Ven. 08:00 – 19:00
Sabato…….. 08:00 – 12:30
Avv. Andrea Rossolini | Avvocato Ancona – Studio Legale Ancona © 2010-2023 – All right reserved. P.IVA IT-02212610428