Sì. “Ai fini della determinazione del limite di reddito per l’ammissione al beneficio, deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti “in nero” o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). (così Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552, che ha ritenuto configurabile il reato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95 nel caso di omessa indicazione, ai fini della ammissione al gratuito patrocinio, di redditi non rilevanti per l’ISEE o di imputazione di detrazioni o deduzioni da questo consentite)”. Su tutte, da ultimo, Corte di Cassazione , sez. IV penale, ud. 5 aprile 2022 (dep. 28 aprile 2022), n. 16272, Presidente Ferranti – Relatore Pezzella.