Che cos'è

e di cosa si occupa il

Gratuito Patro-cinio

Il “Gratuito Patrocinio”, il “libero patrocinio” o meglio, il Patrocinio a Spese dello Stato è un istituto giudico previsto dall’ordinamento giuridico italiano per garantire l’esercizio del diritto di difesa: «Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» – Art. 24, comma 3 Costituzione. Lo ribadiamo: non esiste un diritto senza una effettiva tutela.

Non fosse altro per il ruolo e l’elevata funzione sociale della professione forense,  unitamente al pro bono e il gratis et amore Dei, il Patrocinio a Spese dello Stato è un istituto onorifico per l’Avvocato; tant’è vero che possono essere iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato solo quelli con comprovata esperienza e probità (assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento).

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elenco avvocati abilitati al gratuito patrocinio ancona

Materie Trattate dallo Studio

L’Avvocato Andrea Rossolini è iscritto nelle liste degli Avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato tenuto dall’Ordine degli Avvocati Ancona e si occupa personalmente di assistenza giudiziaria nelle seguenti materie:

  • Diritto Civile
  • Diritto Famiglia
  • Volontaria Giurisdizione
  • Diritto Penale
  • Diritto delle Esecuzioni

Come posso essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato?

Il Patrocinio a Spese dello Stato è a domanda dell’interessato. In caso di ammissione, a far data dalla domanda, sono poste a carico dell’Erario (Stato): “l’onorario e le spese spettanti al difensore” (tra cui, contributo unificato, spese notifica, tassa di registro, diritti cancelleria, diritti di segreteria e le spese per la pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato, ecc.), quelle dovute “all’ausiliario del magistrato” e “al consulente tecnico di parte” e, nel penale, per le investigazioni difensive, un investigatore privato autorizzato. Il gratuito patrocinio copre “esclusivamente” “la difesa in giudizio” (Cass. 23/11/11, n. 24723) e, dunque, non sono ricomprese: l’attività stragiudiziale non propedeutica all’attività giudiziale, “le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale” (Cass., 20/10/2009, Sez. 3, n. 22178) e la condanna alle spese processuali (dovuti alla controparte) in caso di soccombenza. La domanda è in autocertificazione e va indirizzata al Magistrato (nel penale) o al Consiglio dell’Ordine (nel civile). La firma può essere autenticata dall’Avvocato stesso. Nella domanda di ammissione, il richiedente nomina il proprio difensore tra quelli iscritti negli elenchi per il patrocinio a spese dello istituiti presso i
Consigli dell’Ordine degli Avvocati
.

Quali sono i requisiti per essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato?

Per essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, l’istante deve autocertificare la sussistenza dei seguenti requisiti (che devono permanere “fino a che il processo non sia definito”):

– non essere mai stato condannato (in via definitiva) per reati gravi legati alla criminalità organizzata o in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

– di essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01 (nuovo limite aggiornato all’anno 2023). Nei procedimenti penali, tale limite è aumentato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Ci sono delle eccezioni?

Non opera il limite di reddito (ovvero l’elemento soggettivo) e dunque possono essere ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato anche i soggetti con reddito superiore ad euro 11.734,94 ovvero a prescindere dal loro reddito le vittime (parti offese, parti civili) di questi reati:

  • 572 – Maltrattamenti contro familiari o conviventi;
  • 583 bis – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
  • 609 bis – Violenza sessuale
  • 609 quater – Atti sessuali con minorenne
  • 609 octies – Violenza sessuale di gruppo
  • 612 bis – Atti persecutori
  • 600 – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
  • 600 bis – Prostituzione minorile
  • 600 ter – Pornografia minorile
  • 600 quinquies – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
  • 601 – Tratta di persone
  • 602 – Acquisto e alienazione di schiavi
  • 609 quinquies – Corruzione di minorenne
  • 609 undecies – Adescamento di minorenni

Quali documenti vanno allegati alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Trattandosi di una domanda in autocertificazione, per la redazione della istanza di ammissione al gratuito Patrocinio a Spese dello Stato occorrono (ed è bene consultare con molta attenzione) i seguenti documenti:

  • Documento di identità (carta identità, patente di guida, passaporto, ecc.)
  • Codice Fiscale
  • Permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari UE)
  • Visure catastali immobili di proprietà
  • Dichiarazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare (no ISEE)
  • Documenti attestanti i redditi esenti o tassati alla fonte

FAQ

No, dal momento che l’ISEE opera una “imputazione di detrazioni o deduzioni” (Cassazione , sez. IV penale, 5 aprile 2022, n. 16272) “L’ISEE” “è un criterio non valido per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il D.P.R. n. 115 del 2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata. In particolare, l’omessa indicazione di redditi non presenti nell’ISEE e/o l’errata imputazione di detrazioni e deduzioni non consentite per la determinazione del reddito, ed invece permesse per la determinazione dell’ISEE, può condurre alla commissione del reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, oltre che, in caso di sforamento dei limiti per l’ammissione, alla revoca del beneficio, con conseguente obbligo di restituzione allo Stato delle somme ingiustamente percepite” (Cass. 17 dicembre 2021, n. 46159).

Sì. Secondo il Direttore Centrale Agenzia delle Entrate “il beneficio del Reddito di Cittadinanza” rileva “ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio e, conseguentemente, che non possa essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che per effetto dell’erogazione di tali somme superi il limite di reddito a tal fine previsto”.

No. Salvo casi particolari (partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia), il conferimento dell’incarico ad un secondo avvocato comporta la revoca del beneficio, anche nel processo civile e anche se uno dei due legali rinuncia a percepire l’onorario. Deve infatti presumersi – osserva la Corte – che chi può “permettersi” di nominare un secondo difensore non versi in condizioni tali da beneficiare del patrocinio statale” (Cass. Civ., sentenza n. 1736/2020).

Sì. “Questa Corte ha già avuto modo di occuparsi della questione relativa ai limiti di reddito, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel caso di situazione di convivenza “more uxorio”; e, con riferimento a fattispecie relativa alla disciplina di cui alla L. n. 134 del 2001 (che aveva sostituito quella n. 214/1990), ha precisato che per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre tener conto, a norma della L.30 luglio 1990 n. 217, art.3, comma 2, della somma dei redditi facenti capo all’interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente “more uxorio” (Cass. Pen. Sez. 4, n. 13265/2004, imp. Zen, RV.228035).

Sì. “Ai fini della determinazione del limite di reddito per l’ammissione al beneficio, deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti “in nero” o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). (così Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552, che ha ritenuto configurabile il reato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95 nel caso di omessa indicazione, ai fini della ammissione al gratuito patrocinio, di redditi non rilevanti per l’ISEE o di imputazione di detrazioni o deduzioni da questo consentite)”. Su tutte, da ultimo, Corte di Cassazione , sez. IV penale, ud. 5 aprile 2022 (dep. 28 aprile 2022), n. 16272, Presidente Ferranti – Relatore Pezzella.

Sì. In autocertificazione. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. Quando non si riceve risposta, è sufficiente allegare (e produrre) la mera istanza all’Autorità Consolare.

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