Il c.d. “riconoscimento implicito” dei vizi dell’opera dell’appaltatore

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Il riconoscimento implicito dei vizi dell’opera dell’appaltatore oltre a rendere superflua la denuncia del committente ex art. 1667, comma 2, c.c., comporta per l’appaltatore l’assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa dall’obbligazione originaria, svincolata dai termini di decadenza e soggetta al termine prescrizionale ordinario (fattispecie relativa ad infiltrazioni di acqua in un appartamento di nuova costruzione. A detta degli acquirenti, la società costruttrice aveva implicitamente riconosciuto i vizi dell’immobile, per facta concludentia in quanto l’intervento di detta società, volto a risolvere i problemi di infiltrazione, poteva ritenersi come conseguenza di un riconoscimento implicito dei vizi stessi). Così Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 2012, n. 6263.

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