“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” — Art. 2 Costituzione della Repubblica Italiana
Con il termine famiglia di fatto (anche definita convivenza more uxorio) si indica l’unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non uniti in matrimonio.
La famiglia di fatto si contraddistingue per il carattere di stabilità che nasce come espressione della libera scelta del singolo individuo di non costituire un vincolo formale, ma di fondare il rapporto solo sul sentimento di affetto e di amore.
Elementi essenziali della convivenza more uxorio sono:
– la comunità di vita;
– la stabilità temporale;
– l’assenza del legame giuridico proprio del matrimonio.
Sebbene – e assi discutibilmente, non fosse altro per la precisa norma di tutela costituzionale sopra richiamata – il nostro ordinamento giuridico tuttora non detta una disciplina specifica della famiglia di fatto. Ma ciò non significa che, la scelta dei conviventi di non costituire un vincolo formale (assimilabile al matrimonio), debba privare i conviventi da qualsiasi tutela. Ovvero, ciò non significa neppure che i conviventi non possano (prima e durante la convivenza) regolare tra loro i loro rapporti economici e patrimoniali alla stregua di qualunque rapporto giuridico. Paradossalmente, ci si autotutela economicamente e giuridicamente con una compagnia telefonica, ma non con il proprio compagno o la propria compagna. Eppure, i rapporti economici e patrimoniali con il proprio partner sono assai molto più complessi. Si pensi all’acquisto di una abitazione, dei mobili ecc..
L’unico modo per ottenere una tutela giuridica, ad oggi, è quello di autoregolamentarsi mediante la stipulazione di patti, diretti a disciplinare taluni aspetti di natura patrimoniale al fine di evitare conflitti durante il menage familiare oppure al momento della cessazione del rapporto e in modo da garantire i diritti successori anche al partner.
Gli accordi possono avere la forma di scrittura privata o possono essere redatti da notaio.
Tali accordi denominati “patti di convivenza” potranno disciplinare in particolare:
- i rapporti patrimoniali tra conviventi;
- la costituzione di un fondo comune per le spese effettuate nell’interesse del nucleo familiare;
- il versamento di una somma di denaro in caso di rottura del menage;
- l’assegnazione dell’abitazione familiare.
E’ raccomandabile valutare, anche con l’ausilio di un legale, ogni aspetto senza faciloneria (“tanto ci metteremo sempre d’accordo”) né eccessiva pignoleria: un minimo di collaborazione tra i conviventi (e un pizzico di buon senso) rimane indispensabile.
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