Aggiornato al 13 giugno 2025
Il patrocinio a spese dello Stato rappresenta un diritto fondamentale per garantire l’accesso alla giustizia anche nel processo penale. Questa guida risponde alle domande più frequenti sui requisiti, procedure e limiti per ottenere l’assistenza legale gratuita nei procedimenti penali.
FAQ – Domande Frequenti sul Patrocinio a Spese dello Stato nel Penale
1. Chi può richiedere il patrocinio a spese dello Stato nel penale?
Possono presentare domanda:
- Cittadini italiani (inclusi liberi professionisti e titolari di partita IVA)
- Cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale
- Apolidi con regolare permesso di soggiorno
- Persone offese che si costituiscono parte civile
- Responsabili civili citati nel processo penale
2. A chi si presenta la domanda di ammissione nel penale?
La richiesta va presentata direttamente all’Autorità Giudiziaria procedente:
- Nelle indagini preliminari: al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP)
- Nell’udienza preliminare: al Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP)
- Nel dibattimento: al Giudice del dibattimento (Tribunale monocratico o collegiale)
- In appello: alla Corte di Appello
- In Cassazione: al giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Tribunale o Corte di Appello)
L’Autorità Giudiziaria verifica l’ammissibilità e concede l’ammissione se sussistono i requisiti reddituali.
3. Per quali fasi del processo penale vale l’ammissione?
L’ammissione al beneficio è valida per:
- Indagini preliminari
- Udienza preliminare
- Dibattimento di primo grado
- Appello
- Cassazione
- Procedure esecutive (esecuzione della pena)
- Procedure incidentali connesse al processo principale
4. Da quando decorrono gli effetti dell’ammissione nel penale?
Gli effetti dell’ammissione retroagiscono al momento della presentazione della domanda, coprendo anche le attività già svolte dal difensore.
5. Chi è escluso dal beneficio nel penale?
Sono esclusi i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nell’art. 76, comma 4-bis, del D.P.R. 115/2002:
- Art. 416 bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso)
- Art. 291 quater D.P.R. 23/01/73 n.43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando)
- Art. 73 D.P.R. 309/1990 (Traffico di stupefacenti – ipotesi aggravate)
- Art. 74 D.P.R. 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
- Reati commessi con metodo mafioso
6. Qual è il limite di reddito per il penale?
⚠ Importante: Il limite base è di € 12.838,01 (D.M. 10 maggio 2023), ma nel processo penale il limite è aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.
Esempio:
- Nucleo familiare di 3 persone: € 12.838,01 + (2 × € 1.032,91) = € 14.903,83
È fondamentale verificare presso l’Autorità Giudiziaria competente eventuali aggiornamenti per il 2025.
7. Eccezioni al limite di reddito nel penale
Sono ammessi al PSS a prescindere dal reddito le vittime dei seguenti reati:
- Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.)
- Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)
- Atti persecutori – stalking (art. 612 bis c.p.)
- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione e pornografia minorile (artt. 600 bis, ter c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Altri reati del “codice rosso”
8. Quale dichiarazione dei redditi è rilevante?
È rilevante l’ultima dichiarazione per la quale, al momento del deposito dell’istanza, è maturato l’obbligo di presentazione.
9. Chi non presenta la dichiarazione dei redditi deve comunque autocertificare?
Sì. Indipendentemente dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, tutti devono autocertificare i redditi rilevanti ai fini dell’ammissione.
10. Come si autocertificano i redditi?
L’autocertificazione deve avvenire secondo le forme previste dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, utilizzando gli appositi moduli disponibili presso le cancellerie dei tribunali.
11. Quali redditi sono rilevanti per l’ammissione nel penale?
Si considerano tutti i redditi, inclusi:
Redditi imponibili IRPEF:
- Redditi da lavoro dipendente e autonomo
- Redditi d’impresa
- Redditi fondiari
Redditi esenti o a tassazione separata:
- Pensioni sociali e rendite INAIL
- Assegni per invalidi civili
- Pensione e indennità di accompagnamento ciechi civili
- Pensione e indennità di accompagnamento per altri invalidità civili
- Assegno di separazione, divorzio, annullamento a favore del coniuge
- Reddito di cittadinanza
- Reddito di inclusione
- Interessi bancari, postali
- Interessi Certificati di deposito
- Rendite da BOT/CCT/CTZ/BTP
- Interessi percepiti da Banche/Poste
- Capital Gain su operazioni di borsa
- Dividendi/Cedole
- Proventi da partecipazione a fondi d’investimento
- Proventi da ETF
- Canoni di locazione (anche con cedolare secca)
- Assegni di mantenimento
- Assegno unico universale
- Borse di studio universitarie
- Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni o non adibiti ad abitazione principale
- Proventi da vendita di immobili situati all’estero
- Vincite lotterie, concorsi a premi, giochi, scommesse
Non rileva:
- Assegno di divorzio una tantum
- Proventi da vendita di immobili pervenuti per successione o donazione
- Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da più di 5 anni o adibiti ad abitazione principale
12. L’ISEE è rilevante per l’ammissione al Gratuito Patrocinio nel penale?
No. L’indicatore ISEE non è considerato ai fini della valutazione del reddito.
13. Si considera il reddito dell’intero nucleo familiare nel penale?
Sì. Il reddito rilevante è la somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia conviventi, compreso il richiedente.
14. Quando si considera solo il reddito personale nel penale?
Si valuta esclusivamente il reddito personale quando:
- Sono in causa diritti della personalità
- Gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi
- Nel caso di procedimenti per reati familiari dove gli interessi sono contrapposti
15. Rileva il reddito del convivente di fatto nel penale?
Sì. Secondo gli artt. 76 e 79 del D.P.R. 115/2002, rileva la convivenza stabile e continuativa, anche di fatto, non solo quella risultante dalla residenza anagrafica.
16. Per i cittadini extracomunitari, quali redditi si considerano nel penale?
Si considerano tutti i redditi, sia quelli prodotti in Italia che quelli eventualmente conseguiti all’estero.
17. È sufficiente l’autocertificazione per i redditi esteri nel penale?
No. Occorre produrre:
- Certificato consolare del reddito conseguito all’estero, oppure
- Richiesta al Consolato con attestazione di invio (PEC o raccomandata A/R) da almeno 30 giorni
18. Cosa copre il patrocinio nel processo penale?
Sono coperte dall’Erario:
- Onorario e spese spettanti al difensore
- Spese di notifica
- Tassa di registro
- Diritti di cancelleria
- Spese per investigazioni difensive
Non sono coperte:
- Attività stragiudiziale non propedeutica al processo
- Spese di trasferta
- Condanna alle spese processuali in caso di soccombenza
19. È possibile avere due difensori con il patrocinio nel penale?
No. L’art. 91 del D.P.R. 115/2002 esclude l’ammissione con più difensori. Gli effetti cessano dal momento della nomina di un secondo difensore (Cass. n. 1736/2020).
20. Come si richiede per la costituzione di parte civile?
La persona offesa che intende costituirsi parte civile deve:
- Presentare istanza separata per il patrocinio
- Dimostrare i requisiti reddituali (salvo eccezioni per vittime di reati del “codice rosso“)
- Indicare i danni subiti e le ragioni della costituzione
21. Cosa succede in caso di patteggiamento?
Il patrocinio copre anche:
- Negoziazioni per il patteggiamento
- Udienza di applicazione della pena su richiesta
22. È valido per i procedimenti davanti al Giudice di Pace?
Sì, il patrocinio è ammesso anche per i procedimenti penali davanti al Giudice di Pace per i reati di loro competenza.
Obblighi del Beneficiario nel Processo Penale
⚠ Importante: Il beneficiario deve comunicare annualmente all’Autorità Giudiziaria procedente (via raccomandata A/R) eventuali variazioni di reddito che superino i limiti previsti, fino alla definizione del processo.
Il cliente è informato che:
- Deve comunicare personalmente all’Autorità Giudiziaria le variazioni di reddito
- È necessario un preventivo controllo dei dati autocertificati
- L’ammissione è sempre soggetta a verifica da parte dell’Autorità Giudiziaria
Raccomandazioni Professionali
Data la complessità della normativa penale e le frequenti modifiche, è sempre consigliabile consultare un avvocato penalista per valutare la propria situazione specifica.
Prima di presentare la domanda, verificare sempre:
- I limiti di reddito attualmente in vigore
- La documentazione necessaria specifica per il tipo di procedimento
- I termini per la presentazione dell’istanza
- La competenza dell’Autorità Giudiziaria procedente
Riferimenti Normativi Principali
- D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia)
- D.P.R. 445/2000 (Autocertificazione)
- Codice di Procedura Penale (artt. 97-98)
- D.M. 10 maggio 2023 (Limiti di reddito)
- Art. 24, comma 3 Costituzione
Per assistenza nella predisposizione della domanda di patrocinio a spese dello Stato per cause penali e consulenza legale specializzata, contatta il nostro studio.
Materie trattate: l’Avv. Andrea Rossolini si occupa di assistenza giudiziaria nelle seguenti materie: Diritto Civile, Diritto di Famiglia, Volontaria Giurisdizione, Diritto Penale, Diritto delle Esecuzioni. Maggiori informazioni sono reperibili nel sito web www.rossolini.net.
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