La separazione personale dei coniugi consiste nell’interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale – a causa di “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” – e dà vita a uno stato giuridico dei rapporti coniugali avente carattere potenzialmente transitorio, in quanto può essere fatto cessare in ogni momento con una semplice riconciliazione tra i coniugi.
Il procedimento per la separazione personale dei coniugi tende ad ottenere un provvedimento giudiziale che autorizzi i coniugi a vivere separati nell’attesa di una riconciliazione ovvero di un provvedimento di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fino a quest’ultima pronuncia (divorzio ovvero cessazione degli effetti civili del matrimonio), permangono quindi tutti gli altri diritti e doveri derivanti dal matrimonio. Si tratta dunque di una fase di attesa: se la coppia si riconcilia, la separazione viene annullata. Altrimenti, trascorsi tre anni di separazione, le parti possono chiedere il divorzio.
La separazione di fatto
Il nostro ordinamento giuridico non riconosce invece efficacia giuridica per la c.d. separazione di fatto che consiste invece nell’allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l’intervento di un Giudice. Ai sensi dell’articolo 158, primo comma, codice civile “la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice“. Insomma, questo evento non comporta alcun effetto giuridico (non è possibile ad esempio richiedere il divorzio ovvero un provvedimento per la riscossione dei crediti), ma da un punto di vista sostanziale ha invece delle conseguenze negative, non fosse altro perché: è causa di richiesta di separazione da parte del coniuge abbandonato, anche se non esiste più il reato di abbandono del tetto coniugale; può essere utilizzata come elemento di separazione con addebito ai danni del coniuge che ha volutamente violato gli obblighi di assistenza morale e materiale e/o di fedeltà; è causa per la presentazione di denuncia per violazione degli obblighi di assistenza famigliare (art. 570 c.p.) se è accompagnato dal mancato versamento del contributo di mantenimento a favore dei figli; se il coniuge abbandonato è sprovvisto di mezzi e quindi ha diritto ad un assegno di mantenimento, può presentare querela, ai sensi dell’art. 570 c.p.
Sotto il profilo del diritto processuale la separazione legale può essere consensuale o giudiziale.
Separazione consensuale
Nella separazione consensuale le due parti sono già d’accordo sulle condizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’assegno, la casa coniugale, l’eventuale divisione patrimoniale, ecc. I coniugi, anche per il tramite di un unico avvocato, presentano un unico ricorso e devono confermare la loro volontà davanti al Presidente del Tribunale che pronuncerà la sentenza.
Separazione giudiziale
Nella separazione giudiziale uno solo de coniugi presenta la domanda al Tribunale. L’altro coniuge quale avanzerà poi le sue richieste. In prima istanza, il Presidente del Tribunale pronuncia i provvedimenti di urgenza, quindi la causa prosegue avanti ad un Giudice Istruttore per raccogliere le prove necessarie in relazione alle domande delle parti. Alla fine il Tribunale pronuncerà la sentenza di separazione.
In ogni caso, come detto, ai sensi dell’articolo 158, primo comma, codice civile “la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice“. E’ comunque necessario pertanto presentare un ricorso al Giudice territorialmente competente (es.: per coniugi residenti nella provincia di Ancona la separazione va presentata avanti il Tribunale di Ancona).
Le condizioni personali e patrimoniali eventualmente concordate dai coniugi e recepite ovvero statuite dalla Autorità Giudiziaria hanno carattere “definitivo” nei rapporti tra i coniugi e costituiscono comunque il presupposto nell’eventuale giudizio di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
Anche in presenza di un accordo tra i coniugi per una separazione consensuale, è comunque necessario prestare la massima attenzione a tale procedimento e valutare con prudenza – caso per caso – frasi “di stile” che in realtà occultano condizioni e situazioni giuridiche ben determinate e ciò anche per gli interessi patrimoniali eventualmente coinvolti.
Contenuto delle condizioni di separazione.
Al momento della separazione personale possono sorgere problemi relativamente alla:
– casa coniugale;
– contratto di locazione;
– contratto di mutuo ipotecario;
– prestiti (ivi comprese fideiussioni concesse in favore dell’altro coniuge);
– acquisti compiuti durante la convivenza;
– assegno di mantenimento;
– elargizioni effettuate da uno dei conviventi a favore dell’altro;
– rapporto di lavoro nell’impresa familiare;
– tutela ed affidamento dei figli.
Perché è bene affidarsi ad un “Avvocato Matrimonialista”?
Perché solo così si evitano le fastidiose ed insidiose frasi di stile – tipiche del “fai da te” (le c.d. “separazione 16 euro“) e dei procedimenti/accordi “copia-incolla” tipico dei “professionisti” del low cost – che spesso costituiscono serie problematiche future e continui motivi di litigio per i coniugi stessi.
Un avvocato matrimonialista ha acquisito esperienze e competenze in tal senso.
E’ raccomandabile valutare, anche con l’ausilio di un esperto avvocato matrimonialista, ogni aspetto senza faciloneria (“tanto ci metteremo sempre d’accordo”) né eccessiva pignoleria: un minimo di collaborazione tra i coniugi (e un pizzico di buon senso) rimane indispensabile.
Che cosa può essere incluso in un ricorso di separazione?
Il ricorso sarà un atto strettamente legato alle circostanze. Dovrebbe essere pratico, semplice e il più concreto possibile. Un piano di affidamento congiunto figli può prevedere un qualsiasi aspetto della cura, del benessere e dello sviluppo del minore. Un piano di questo tipo potrebbe prevedere le seguenti indicazioni:
– con chi vive il minore;
– affidamento della casa coniugale (e ciò a prescidere dalla proprietà);
– quanto tempo il minore trascorrerà con ciascun genitore;
– quali accordi dovranno essere presi per occasioni speciali, per es. compleanni e festività;
– mantenimento del minore
– eventuale mantenimento del coniuge
E’ raccomandabile valutare ogni aspetto senza faciloneria (“tanto ci metteremo sempre d’accordo”) né eccessiva pignoleria: un minimo di collaborazione tra i genitori (e un pizzico di buon senso) rimane indispensabile.
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