«In relazione ai contratti di locazione ad uso abitativo il legislatore ha operato una predeterminazione legale della gravità dell’inadempimento contrattuale per mancato pagamento dei canoni alle rispettive scadenze contrattuali idonea a legittimare la pronuncia di risoluzione contrattuale, ex art. 5 L.392/1978, per il mancato pagamento del canone di locazione decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il pagamento, nei termini previsti, salva la sanatoria ex art. 55 della L. cit. e per gli oneri accessori, quando l’importo pagato superi quello di due mensilità del canone: ciò costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1455 c.c.». Così Tribunale Pisa, sentenza n. 537 del 04/05/2017.
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