Stalking, maltrattamenti e violenza sessuale: le vittime sono sempre ammesse al gratuito patrocinio, a prescindere dal reddito

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Con la recente pronuncia n. 13497 depositata il 20 marzo 2017, i giudici della IV sezione penale della Corte di Cassazione hanno ribadito che tutte le vittime di Stalking possono fruire del Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato a prescindere dal loro reddito. La questione sottoposta al vaglio della Cassazione attiene soprattutto ad un problema di interpretazione dell’art. 76 (comma 4-ter) del D.P.R. n. 115/2002, così come introdotto dalla l. 27.12.2013, n. 147 secondo cui “La persona offesa dai reati di” maltrattamenti contro familiari o conviventi (572 c.p.), pratiche mutilazione di organi femminili (583-bis c.p.), violenza sessuale (609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (609-quater c.p.), violenza sessuale di gruppo (609-octies c.p.) e atti persecutori (612-bis c.p.) “nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di” riduzione o mantenimento in schiavitù (600 c.p.), prostituzione minorile (600-bis c.p.), pornografia minorile (600-ter c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.), tratta di persone (601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.) e adescamento di minore (609-undecies del codice penale) “può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto”. Il problema in questione è infatti riferito alla dizione letterale della suddetta norma, laddove afferma che la vittima “può” e non “deve” essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Con la suddetta pronuncia, la Corte ha precisato che il termine “può” contenuto nella norma, deve essere inteso come dovere del giudice di accogliere l’istanza “se” questa è presentata dalla “persona offesa” da “uno dei reati di cui alla norma” e all’esito della positiva verifica dell’esistenza di un “procedimento iscritto relativo ad uno dei menzionati reati”. La suddetta interpretazione si impone, secondo la Corte, in prospettiva teleologica posto che la finalità della norma in questione appare essere quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell’assistenza legale. Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, per la Corte di Cassazione, in assenza di una disposizione legislativa espressa, il giudice adito ha l’obbligo (e non la facoltà) di concedere l’ammissione al gratuito patrocinio anche se il richiedente non ha allegato la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale attesta la sussistenza delle condizioni di reddito in generale richieste per godere di tale beneficio. Il predetto comma 4-ter, infatti, non subordina il diritto in parola al possesso di redditi contenuti entro limiti massimi, per cui la produzione di tale attestato si ritiene sia del tutto superflua e la sua mancanza è inidonea a fondare una pronuncia di rigetto.

 


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