«Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» – Art. 24, comma 3 Costituzione della Repubblica Italia.
Mi occupo personalmente di assistenza giudiziaria civile e penale in regime di gratuito patrocinio a spese dello Stato. Trattasi di un’istituto onorifico per la professione di avvocato che mi onoro di assolvere con impegno e dignità nelle seguenti discipline: Diritto Civile, affari di Volontaria Giurisdizione e relative Esecuzioni | Processo di esecuzione | Diritto delle persone e della famiglia | Diritto Penale e relative Esecuzioni.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante; nel penale, la soglia di euro 11.746,68 è aumentato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando la controversia riguarda diritti della personalità (es.: separazione, divorzio, filiazione ecc.), ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Infine,
sono sempre ammessi di diritto - qualunque sia il reddito, anche se superiore al limite di reddito complessivo di 11.746,68 euro - tutte le vittime di reati di: Ed inoltre:
«I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».
Tutte queste categorie, infatti, sono sempre ammesse al gratuito patrocinio anche se superano la soglia di reddito stabilita dalla legge.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: i cittadini italiani, gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, gli apolidi, gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida, nel penale, per tutti i successivi gradi del giudizio.
I moduli per le domande sono disponibili in questo sito (nella sezione documenti). La domanda può essere presentata dall’Avv. Andrea Rossolini che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare: la richiesta di ammissione al patrocinio, le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare, l’attestazione dei redditi percepiti da ogni familiare l’anno precedente alla domanda (autocertificazione), l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio, se trattasi di causa già pendente, la data della prossima udienza (nel diritto civile anche le generalità e residenza della controparte, ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere). Va inoltre indicato l'assenza di condanne definitive, passate in giudicato, per per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125)
L’autorità proposta all'ammissione valuta innanzitutto se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità (in ambito civile, valuta anche la fondatezza delle pretese da far valere in giudizio). Entro qualche tempo, l’autorità accoglie la domanda ovvero la dichiara inammissibile o la rigetta.
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