L’inadempimento dell’appaltatore può ovviamente consistere non solo nel realizzare in modo imperfetto l’opera od il servizio demandatogli, ma anche nel provocare a terzi danni che, in considerazione delle circostanze del caso, potrebbero far sorgere nei confronti del danneggiato una responsabilità anche del committente, ai sensi – ad esempio – degli art. 2049, 2050 o 2051 cod. civ. Le clausole che obbligano l’appaltatore a tenere indenne il committente dalle pretese risarcitorie di terzi, scaturenti dall’esecuzione dell’appalto non valgono ad escludere la responsabilità diretta del committente verso i terzi (beninteso, ove ne sussistano i presupposti), perché possono vincolare solo i contraenti, ma non possono ovviamente (ai sensi dell’art 1372 cod. civ.) vincolare il terzo a dirigere la propria pretesa risarcitoria verso l’una, anziché verso l’altra delle parti del contratto di appalto. Così Cassazione Civile Sez. 2, sentenza n. 2363/2012.

Il dies a quo nel fallimento, la riassunzione e la sospensione dei termini feriali.
Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Ancona. “Lamenta l’appellante principale che il primo giudice non ha (omettendo la pronuncia sul punto)