L’inadempimento dell’appaltatore può ovviamente consistere non solo nel realizzare in modo imperfetto l’opera od il servizio demandatogli, ma anche nel provocare a terzi danni che, in considerazione delle circostanze del caso, potrebbero far sorgere nei confronti del danneggiato una responsabilità anche del committente, ai sensi – ad esempio – degli art. 2049, 2050 o 2051 cod. civ. Le clausole che obbligano l’appaltatore a tenere indenne il committente dalle pretese risarcitorie di terzi, scaturenti dall’esecuzione dell’appalto non valgono ad escludere la responsabilità diretta del committente verso i terzi (beninteso, ove ne sussistano i presupposti), perché possono vincolare solo i contraenti, ma non possono ovviamente (ai sensi dell’art 1372 cod. civ.) vincolare il terzo a dirigere la propria pretesa risarcitoria verso l’una, anziché verso l’altra delle parti del contratto di appalto. Così Cassazione Civile Sez. 2, sentenza n. 2363/2012.

I ‘like’ ad un post discriminatorio su Facebook possono costituire prove sufficienti per considerare il reato di istigazione all’odio razziale.
Integra il reato di cui all’art. 604-bis, comma secondo, cod. pen., l’adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme “social”, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l’inserimento di “like” e il rilancio di “post” e dei correlati commenti, per l’elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall’algoritmo di funzione dei “social network”, che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti.