Rapina impropria: la violenza o minaccia al solo scopo di fuggire.

Rapina impropria: la violenza o minaccia al solo scopo di fuggire.

  “Con ordinanza del 12 luglio 2021, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l’impunità», e, in via subordinata, […]

Dal 1° agosto al 31 agosto operativa la sospensione dei termini feriali

Dal 1° agosto al 31 agosto operativa la sospensione dei termini feriali

Dal 1° agosto fino al 31 agosto opera la sospensione dei termini processuali. La “tregua” è disposta dagli artt. 91 e 92 del R.D. 12/1941 e, più specificatamente, dalla legge 742/1969, così come recentemente modificate dal decreto legge 132/2014.

Qual è lo scopo della sospensione termini feriali?

In questo modo si intende garantire un’omogenea attività agli operatori (giudici, avvocati, professionisti e collaboratori degli uffici) che sospendono e riprendono contemporaneamente l’attività giudiziaria.

Come funziona la sospensione dei termini feriali?

I termini processuali per le cause civili, penali, amministrative che scadono tra il 1° agosto e il 31 agosto ricominciano a decorrere dal 1° settembre, calcolando come valido il periodo antecedente la sospensione.

Questo significa che un termine di 30 giorni che decorre dal 25 luglio, andrà calcolato senza tenere in considerazione il mese di agosto e quindi: 6 giorni di luglio, 0 giorni di agosto, 24 giorni di settembre, totale 30 giorni. Per l’effetto, detto termine andrà a scadere il 24 settembre.

Materie escluse dalla sospensione dei termini feriali.

Tale sospensione non opera nel campo del diritto sostanziale (es. termini per adempiere un contratto, disdetta e quant’altro) e negli arbitrati. A titolo esemplificativo non esaustivo, va inviata subito, anche durante il periodo feriale, la raccomandata che contesti al venditore i vizi di un bene acquistato (entro 8 giorni), oppure le difformità o vizi di un immobile eseguito in appalto (entro 60 giorni, termine che diventa di un anno se riguarda crolli o difetti strutturali dell’edificio). La querela va presentata entro il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto di reato e, al suddetto termine, non si applica la sospensione dei termini per il periodo feriale. Questa regola, tuttavia, presenta delle importanti eccezioni che hanno il carattere della tipicità in quanto sono espressamente previste dalla legge. Anche per tale motivo, è raccomandabile valutare attentamente caso per caso, coadiuvati dalla assistenza e consulenza di un avvocato.

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Spese straordinarie. L’opposizione di un genitore non basta a paralizzare la scelta dell’altro genitore.

Spese straordinarie. L’opposizione di un genitore non basta a paralizzare la scelta dell’altro genitore.

“Questa Corte ha già avuto modo di precisare che “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua inglese da parte di uno studente universitario di […]

Art. 589-bis, 589-ter e 590-bis Codice Penale: i reati di lesioni e omicidio stradale

Art. 589-bis, 589-ter e 590-bis Codice Penale: i reati di lesioni e omicidio stradale

E’ entrato in vigore il provvedimento legislativo recante la “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”. Come autonoma fattispecie criminale, viene infatti introdotto lo «Art. 589-bis. (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e’ punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e’ punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

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