e come funziona la
Separazione tra i coniugi
Perché separarsi legalmente?
Perché il nostro ordinamento giuridico non riconosce efficacia giuridica per la c.d. separazione in casa o della separazione di fatto che consiste invece nel mero allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l’intervento di un Giudice. Ai sensi dell’articolo 158 codice civile “la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice“. Insomma, questo evento non comporta alcun effetto giuridico (non è possibile ad esempio richiedere il divorzio ovvero un provvedimento per la riscossione dei crediti), ma da un punto di vista sostanziale ha invece delle conseguenze negative, non fosse altro perché: è causa di richiesta di separazione da parte del coniuge abbandonato, anche se non esiste più il reato di abbandono del tetto coniugale; può essere utilizzata come elemento di separazione con addebito ai danni del coniuge che ha volutamente violato gli obblighi di assistenza morale e materiale e/o di fedeltà; è causa per la presentazione di denuncia per violazione degli obblighi di assistenza famigliare (art. 570 c.p.) se è accompagnato dal mancato versamento del contributo di mantenimento a favore dei figli; se il coniuge abbandonato è sprovvisto di mezzi e quindi ha diritto ad un assegno di mantenimento, può presentare querela, ai sensi dell’art. 570 c.p..
L’ordinamento giudico italiano prevede che la separazione legale può essere consensuale o giudiziale.
Che cos'è la separazione consensuale?
Nella separazione consensuale i coniugi sono già d’accordo ovvero per il tramite di un avvocato esperto in separazione e divorzio, troveranno un accordo sulle condizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’assegno, la casa coniugale, l’eventuale divisione patrimoniale, ecc. I coniugi, anche per il tramite di un unico avvocato, presentano un unico ricorso e devono confermare la loro volontà (con la Riforma Cartabia, anche senza comparire materialmente) davanti al Presidente del Tribunale che pronuncerà poi una sentenza di “omologa” sulla legalità dell’accordo e sulle condizioni di separazione stabilite tra i coniugi nel ricorso della separazione.
Che cos'è la separazione giudiziale?
Se non fosse possibile trovare un accordo sulla separazione in sé (l’altro coniuge non è d’accordo di separarsi e non vuole “concedere la separazione”) ovvero sulle condizioni di separazione (ad esempio, c’è disaccordo sulla assegnazione della casa coniugale, disaccordo sull’affidamento dei figli, disaccordo sulla sussistenza o sull’importo dell’assegno di mantenimento all’altro coniuge, disaccordo sulla sussistenza o sull’importo dell’assegno di mantenimento dei figli, ecc.), è necessario procedere alla separazione giudiziale ovvero rivolgersi al giudice. In questo caso, uno solo dei due coniugi presenta la domanda al Tribunale. L’altro coniuge avanzerà poi le sue richieste. In prima istanza, il Presidente del Tribunale autorizzerà i coniugi a vivere separati e, nell’interesse della famiglia, pronuncerà i provvedimenti di urgenza relativi all’affidamento della casa coniugale, affidamento dei figli, al mantenimento del coniugi e di figli. Quindi la causa proseguirà davanti ad un Giudice Istruttore per raccogliere le prove necessarie in relazione alle domande delle parti. Alla fine il Tribunale pronuncerà la sentenza di separazione e deciderà (in base ai fatti e alle domande proposte dai coniugi) l’eventuale addebito e le condizioni di separazione.
Qual è il contenuto delle condizioni separazione?
Perché rivolgersi ad un avvocato matrimoniaslita?
Da oltre vent’anni mi occupo personalmente di seguire, consigliare ed assistere i coniugi in ogni fase della loro separazione e divorzio. Dalla raccolta dei documenti alla sentenza. La scelta delle condizioni, delle modalità di affidamento dei figli e del relativo piano genitoriale (introdotto con la Riforma Cartabia) è concordata con il cliente e ponderata sotto ogni aspetto, come un abito su misura. Solo così si possono evitare le insidiose “frasi di stile” e “copia incolla” dei professionisti low cost che spesso, nel tempo, possono costituire e costituiscono serie problematiche patrimoniali e continui litigi per i coniugi stessi. Ogni caso merita la dovuta attenzione, perché ognuna famiglia è unica. E niente può essere lasciato al caso, sin dall’inizio. Le condizioni personali e patrimoniali eventualmente concordate dai coniugi e recepite ovvero statuite dalla Autorità Giudiziaria (sebbene non hanno carattere “definitivo” nei rapporti tra i coniugi) costituiscono comunque il presupposto nell’eventuale giudizio di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. E nulla può essere lasciato al caso.
Quali sono le attività dello Studio?
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Quì puoi trovare le seguenti informative:
Se hai maturato la consapevolezza che il matrimonio (e con sé la convivenza con il tuo partner) è diventata intollerabile ed insostenibile, è bene rivolgersi ad un avvocato matrimonialista ed informarti su quali sono i tuoi diritti e come poterli esercitare nella maniera più opportuna. Il nostro studio offre una prima consulenza legale per decidere insieme i primi passi. Chi ben comincia è a metà dell’opera.
Sì. La Corte di Cassazione infatti in più occasioni ha precisato non essere necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una delle parti, tale da rendere per essa intollerabile la convivenza, pur ammettendosi che l’altro coniuge desideri continuarla (al riguardo, tra le altre, Cass. N. 12383 del 2005 e, successivamente, Cass. N. 3356 e 21099 del 2007; n. 7215 del 2011; 2274 del 2012).
Dipende. La legge prescrive alcuni documenti obbligatori per legge, poi ogni Tribunale ha una propria prassi o protocollo concordato tra magistrati e avvocati. Il Tribunale di Ancona ha adottato un elenco di documenti. Su richiesta, questo studio legale si occupa di raccogliere i documenti necessari alla coppia per la separazione ed il divorzio, in modo da evitare errori, perdite di tempo e giungere così in breve tempo alla sentenza.
Dipende. Una separazione consensuale è molto più rapida di una giudiziale.
Come per tutte le attività, dipende da molti fattori: dal tempo, dalla attività necessaria, dagli interessi e dai beni coinvolti (figli, casa coniugale, mutui, prestiti, ecc.). Se vi è già un accordo di massima sulle condizioni di separazioni (tale da consentire, nel tempo, una separazione consensuale) oppure no. A richiesta, il nostro studio legale fornisce un preventivo scritto, gratuito e senza impegno. Trasparente e chiaro.
Sì. “Il difensore che abbia assistito una parte plurisoggettiva (moglie e marito), nell’ambito della quale soltanto un soggetto (la moglie) è ammesso al Patrocinio a spese dello Stato ha diritto alla liquidazione a carico dell’erario, garantendo il disposto di cui agli art. 130-134 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il compenso dell’attività professionale resa per il soggetto ammesso, senza distinguere l’ipotesi in cui il professionista abbia ricevuto mandato anche da un litisconsorte (marito) non ammesso. In particolare, nel caso esaminato dalla Cassazione civile sez. VI nella sentenza 29 dicembre 2011 n. 29851, il difensore presentava ricorso ad istanza congiunta patrocinando entrambi i coniugi nell’ambito della quale però soltanto la moglie veniva ammessa al c.d. patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Dipende. Nel caso in cui la coppia intende scegliere e seguire la modalità tradizionale (separazione consensuale davanti al giudice), è possibile rivolgersi anche ad un solo avvocato. In questo caso, la coppia dovrà affrontare il costo di un solo avvocato. Le modalità di pagamento sono poi concordate di volta in volta, secondo le esigenze della coppia.
Dipende. Si segnala che a far data dal 28 febbraio 2023 la Riforma Cartabia ha introdotto la possibilità per i coniugi, con un sola ed unica domanda cumulativa, di proporre separazione e divorzio insieme. In altri termini, con un unico ricorso, si potranno domandare separazione e divorzio con il medesimo giudizio, anche se contenzioso e non consensuale (giudiziale).
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