In materia di appello avverso la sentenza di separazione personale dei coniugi, si segnala una interessante sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1265/2022 del 10-10-2022.
Corte d’Appello di Ancona, Sentenza n. 1265/2022 del 10-10-2022
“Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. ###/2021, pubblicata il 28/09/2021 e non notificata ### Dell’appellante : (…) b) nel merito, si riporta all’atto d’appello introdotto e quindi chiedendo, in parziale riforma della impugnata sentenza, di statuire la separazione personale dei coniugi con esclusivo addebito a carico del ### ### e di stabilire, a carico del ricorrente ### a titolo di mantenimento della coniuge, il versamento, in favore della ### di una somma mensile non inferiore ad € 200,00, o quella diversa ritenuta equa dal Giudice, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria insiste nelle istanze istruttorie, già articolate innanzi al giudice di primo grado e respinte dal Tribunale. Dell’appellato: In via preliminare, dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dalla sig.ra ### accertato che l’odierna appellante ha depositato la citazione soltanto in data 29/03/2022 in coincidenza con l’iscrizione a ruolo della procedimento, e cioè dopo la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c. , allorché la sentenza di primo grado era già passata in giudicato con la conferma per l’effetto delle statuizioni di primo grado; dichiarare, in subordine, l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. con la conferma per l’effetto delle statuizioni di primo grado. Rigettare nel merito il gravame proposto dalla sig. ra ### perché infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte, con conseguente conferma della sentenza n. ###/2021 – RG n. ###/2019 del Tribunale di Ascoli Piceno. (…)
Fatti di causa
I.) Con la sentenza n. ###/2021, pubblicata il 28/09/2021 e non notificata, il Tribunale di Ascoli ha dichiarato la separazione personale dei coniugi ### e ### respingendo le domande di addebito proposte da entrambi, ha respinto la domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento proposta dalla ### nonché quella di mantenimento del figlio ### convivente con il padre, avanzata da quest’ultimo, ed ha compensato tra le parti le spese di lite. II) ### ha proposto appello avverso l’anzidetta sentenza, con atto di citazione notificato il 28.3.2021 e depositato il 29.3.2021, lamentandone la erroneità nella parte in cui il Tribunale ha escluso l’addebito della separazione a carico del marito, non avendo il primo giudice adeguatamente valutato il comportamento di quest’ultimo, tale da determinare la intollerabilità della convivenza e da costituire quindi la causa esclusiva della irrimediabile crisi coniugale; ha inoltre censurato la decisione del Tribunale che, ritenendo la ### autonoma economicamente, non ha tenuto conto del fatto che il ### era titolare di un reddito più elevato rispetto a quello della moglie – la quale aveva dovuto sostenere ingenti spese anche per la ristrutturazione della casa – né della circostanza che la medesima, occupata ad accudire i figli e a tentare di salvare il matrimonio, non è stata posta in condizione di studiare ed evolversi professionalmente, avendo potuto riprendere gli studi di infermieristica solo recentemente, ed ha così favorito la crescita professionale del coniuge il quale è invece riuscito a raggiungere posizioni lavorative ragguardevoli, con seguente maggior reddito. Ha quindi concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito nonché il versamento di un assegno di mantenimento di almeno €. 200,00 mensili, in proprio favore. III.) Con comparsa di costituzione e risposta del 13/06/2022, si è costituito il ### eccependo preliminarmente la inammissibilità del gravame in quanto tardivamente introdotto e, in subordine, ex art. 342 c.p.c., e contestando nel merito l’impugnazione perché infondata: ha chiesto quindi la reiezione dell’appello, con conferma della sentenza di primo grado. IV) Il Procuratore Generale, intervenuto con atto del 28.6.2022, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. V) Quindi preso atto delle note scritte depositate ex art. 83, Dl 18/2020 conv. dalla legge n.27 del 2020, e successive modificazioni, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del ### assegnando i termini di giorni cinque, all’appellante, per replicare alla costituzione avversaria, e di ulteriori giorni cinque, ad entrambe le parti, per deduzioni finali. ù
Ragioni della decisione
“Nel caso di specie, l’appellante ha introdotto la impugnazione con atto di citazione: sul punto la Suprema Corte ha ritenuto che “in tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, la disposizione secondo la quale (“ex lege” n. 74 del 1987) ‘l’appello è deciso in camera di consiglio’ vada interpretata nel senso che essa postula l’applicazione del rito camerale con riferimento all’intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell’appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all’instaurazione del contraddittorio; tuttavia, ove l’appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell’impugnazione non risulti predicabile, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l’atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge (Cass., 22/07/2004, n. 13660; Cass., 17/11/2006, n. 24502; Cass., 10/08/2007, n. 17645; Cass., 13/10/2011, n. 21161)” ( in motivazione, Cassazione civile sez.
VI, 10/01/2019, n.403). 2.2) Nella fattispecie in esame la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. ###/2021 – oggetto di impugnazione – è stata pubblicata in data ### e l’appello è stato proposto con atto di citazione notificato mediante PEC in data 28.3.2021, poi depositato in via telematica il 29.3.2021: non risultando che la sentenza sia stata notificata, trova applicazione il termine semestrale per proporre impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dal 28.9.2021 e scaduto il 28.3.2021. 2.3) Come si è detto, in base ai consolidati principi sopra esposti, dai quali non vi è motivo di discostarsi, ove il gravame sia proposto – come nella specie – con citazione, anziché con ricorso, ai fini della tempestiva proposizione dello stesso assume rilievo esclusivamente il deposito dell’atto di citazione nella cancelleria del giudice adito entro il termine perentorio previsto dall’art. 327 c.p.c.: pertanto deve concludersi che l’atto di appello è stato proposto tardivamente – in data 29.3.2021, oltre il termine prescritto per la impugnazione, scaduto, come si è visto, in data 28.3.2021 – a nulla rilevando, invece, che entro detto termine, sia stata effettuata la notifica dell’atto di citazione.
La rimessione in termini
3) D’altra parte va osservato che le circostanze dedotte dall’appellante ai fini della richiesta di rimessione in termini non sono tali da giustificare l’accoglimento della istanza. Invero, in primo luogo, non è configurabile la fattispecie prevista dall’art. 153 II comma c.p.c. sulla base dei rilievi espressi dall’appellante nelle note difensive autorizzate del 11/07/2022 circa “l’errore scusabile a causa della non felice formulazione della norma delle difficoltà di individuazione del regime speciale da adottare in concreto”, avuto riguardo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sopra richiamato, in tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi che ha chiarito la disciplina applicabile alla fattispecie in esame; in secondo luogo i riferiti problemi informatici in fase di iscrizione a ruolo della causa e nello sviluppo del file telematico per il versamento del contributo unificato – che non avrebbero consentito la immediata iscrizione a ruolo del fascicolo dopo le ore 17,49 del 28.3.2022 quando si è perfezionatala la notifica della impugnazione mediante PEC – non sono documentati e sono stati tardivamente dedotti, atteso che l’appellante nulla ha evidenziato in occasione del (tardivo) deposito dell’atto di citazione effettuato telematicamente il 29.3.2022 né con le note di trattazione scritta depositate per l’udienza del ### , ma ha evidenziato (peraltro genericamente) la predetta situazione soltanto con le note conclusive finali depositate in data 11.7.2022 con cui, per la prima volta, è stata avanzata la istanza di rimessione in termini. 4.) Per le considerazioni svolte l’appello presentato oltre il termine previsto a pena di decadenza, deve essere dichiarato inammissibile e, di conseguenza, è precluso l’esame nel merito dei motivi di gravame: la sentenza impugnata va conseguentemente confermata.
Il principio di soccombenza e la liquidazione delle spese di lite
5.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga nel caso di specie, si dispone la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado alla controparte, liquidate come da dispositivo in base al valore della controversia, individuato tenendo presente le tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (causa di valore indeterminabile). 6.) In considerazione della declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto sussistono i presupposti processuali, a norma dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, L 24/12/2012, n. 228, per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione. 7.) Si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per l’accoglimento della domanda dell’appellato ex art. 96 c.p.c., né per la pronuncia ex art. 96, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d’Appello di Ancona dichiara inammissibile l’appello proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. ###/2021, pubblicata il 28/09/2021; condanna l’appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, liquidate in €. 980,00 per la fase di studio, €. 675,00 per la fase introduttiva, €. 1.653,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge; ai sensi del D.P.R. ### , n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. ### , n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in ### in data ### . ### est. ###ssa ### ### n. 311/2022
causa n. 311/2022 R.G. – Giudice/firmatari: Federico Guido, Bora Anna …” (cfr. Corte d’Appello di Ancona, Sentenza n. 1265/2022 del 10-10-2022)