Il marchio di fatto ovvero il preuso.

Il marchio di fatto ovvero il preuso.

Il caso esaminato dal Tribunale di Ancona. “Con atto di citazione ritualmente notificato la società ### conveniva in giudizio i signori ### e ### nonché le società ### S.r.l. e ### per ivi sentirsi accogliere, le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Ancona contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa: a) […]

Dal 1° agosto al 31 agosto operativa la sospensione dei termini feriali

Dal 1° agosto al 31 agosto operativa la sospensione dei termini feriali

Dal 1° agosto fino al 31 agosto opera la sospensione dei termini processuali. La “tregua” è disposta dagli artt. 91 e 92 del R.D. 12/1941 e, più specificatamente, dalla legge 742/1969, così come recentemente modificate dal decreto legge 132/2014.

Qual è lo scopo della sospensione termini feriali?

In questo modo si intende garantire un’omogenea attività agli operatori (giudici, avvocati, professionisti e collaboratori degli uffici) che sospendono e riprendono contemporaneamente l’attività giudiziaria.

Come funziona la sospensione dei termini feriali?

I termini processuali per le cause civili, penali, amministrative che scadono tra il 1° agosto e il 31 agosto ricominciano a decorrere dal 1° settembre, calcolando come valido il periodo antecedente la sospensione.

Questo significa che un termine di 30 giorni che decorre dal 25 luglio, andrà calcolato senza tenere in considerazione il mese di agosto e quindi: 6 giorni di luglio, 0 giorni di agosto, 24 giorni di settembre, totale 30 giorni. Per l’effetto, detto termine andrà a scadere il 24 settembre.

Materie escluse dalla sospensione dei termini feriali.

Tale sospensione non opera nel campo del diritto sostanziale (es. termini per adempiere un contratto, disdetta e quant’altro) e negli arbitrati. A titolo esemplificativo non esaustivo, va inviata subito, anche durante il periodo feriale, la raccomandata che contesti al venditore i vizi di un bene acquistato (entro 8 giorni), oppure le difformità o vizi di un immobile eseguito in appalto (entro 60 giorni, termine che diventa di un anno se riguarda crolli o difetti strutturali dell’edificio). La querela va presentata entro il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto di reato e, al suddetto termine, non si applica la sospensione dei termini per il periodo feriale. Questa regola, tuttavia, presenta delle importanti eccezioni che hanno il carattere della tipicità in quanto sono espressamente previste dalla legge. Anche per tale motivo, è raccomandabile valutare attentamente caso per caso, coadiuvati dalla assistenza e consulenza di un avvocato.

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