«Deve infatti ritenersi, conformemente ai principi affermati al riguardo dalla S.C., che in tema di condominio di edifici, al pari che per le delibere societarie, siano da qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nelle competenze dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto, mentre vanno qualificate come annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto della delibera da approvare (Cass. n. 1301/00 e S.U. 4806/05).» – così testualmente Tribunale di Ancona, sentenza n. 1432/2011 del 4 dicembre 2011.
Violenza di genere, femminicidi, stalking, codice rosso e gli interventi volti alla difesa delle persone vulnerabili: il divieto di avvicinamento luoghi frequentati dalla persona offesa
Qualora fosse ‘impraticabile il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per ragioni di non fattibilità tecnica, il giudice deve rivalutare la fattispecie concreta senza preclusioni, né automatismi, e quindi, in aderenza alle regole comuni di adeguatezza e proporzionalità, come può aggravare la coercizione cautelare, così può alleviarla’.