“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” – Art. 2054, comma 1, codice civile.
Si sa, può capitare a tutti di rimanere vittima di un incidente stradale. In auto, in bici o come pedoni. Il nostro ordinamento giuridico considera la circolazione di un veicolo come una attività pericolosa, tanto che, per ovviare alle conseguenze dannose derivate a:
- cose;
- persone:
- morte;
- invalidità temporanea;
- invalidità permanente;
- danno morale.
con legge 24 dicembre 1969 n. 990 (entrata in vigore il 12 giugno 1971), il nostro ordinamento giuridico ha introdotto il cosiddetto obbligo della copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Automobilistica (R.C.A.).
Anche in considerazione della complessità degli istituti medico-legali coinvolti, le cose sono maledettamente complicate per le vittime della strada anche e soprattutto perché la quantificazione del danno è rimessa alla Vostra Compagnia Assicuratrice: per paradosso, è il vostro debitore che decide ( per voi ) quando e quanto pagare.
Rivolgersi, per tempo, ad un buon avvocato è quindi importante. [wp_super_faq show_specific_category=RCA]
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