Integra il reato di stalking la condotta di chi molesta, minaccia di morte via sms e diffama la ex partner per indurre i datori di lavoro a licenziarla, atteso che tali comportamenti sono idonei a provocare nella vittima un grave stato di ansia ed il fondato timore per la propria incolumità. Così Cassazione penale sez. V, 22 giugno 2010 sentenza n. 34015. Il reato previsto e punito dell’articolo 612bis codice penale si verifica, infatti, quando il comportamento minaccioso o molesto, posto in essere con condotte reiterate, sia tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità ovvero tale da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.

Sentenza storica della Corte europea dei diritti dell’uomo: il rifiuto di rapporti sessuali non può essere motivo di addebito nel divorzio
La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 gennaio 2025 segna un punto di svolta fondamentale nella giurisprudenza in materia di diritto