Integra il reato di stalking la condotta di chi molesta, minaccia di morte via sms e diffama la ex partner per indurre i datori di lavoro a licenziarla, atteso che tali comportamenti sono idonei a provocare nella vittima un grave stato di ansia ed il fondato timore per la propria incolumità. Così Cassazione penale sez. V, 22 giugno 2010 sentenza n. 34015. Il reato previsto e punito dell’articolo 612bis codice penale si verifica, infatti, quando il comportamento minaccioso o molesto, posto in essere con condotte reiterate, sia tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità ovvero tale da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.

Illegittima sospensione del profilo social e risarcimento del danno
Con sentenza n. 1659/2021 pubbl. il 09/11/2021 “la Corte di Appello di L’Aquila, riunita in camera di consiglio, composta da Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente