Integra il reato di stalking la condotta di chi molesta, minaccia di morte via sms e diffama la ex partner per indurre i datori di lavoro a licenziarla, atteso che tali comportamenti sono idonei a provocare nella vittima un grave stato di ansia ed il fondato timore per la propria incolumità. Così Cassazione penale sez. V, 22 giugno 2010 sentenza n. 34015. Il reato previsto e punito dell’articolo 612bis codice penale si verifica, infatti, quando il comportamento minaccioso o molesto, posto in essere con condotte reiterate, sia tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità ovvero tale da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.
I ‘like’ ad un post discriminatorio su Facebook possono costituire prove sufficienti per considerare il reato di istigazione all’odio razziale.
Integra il reato di cui all’art. 604-bis, comma secondo, cod. pen., l’adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme “social”, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l’inserimento di “like” e il rilancio di “post” e dei correlati commenti, per l’elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall’algoritmo di funzione dei “social network”, che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti.