I contratti di convivenza sono accordi con i quali la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione o, meglio, l’autoregolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali (ad es. la designazione dell’amministratore di sostegno in caso di malattia). L’accordo può essere usato – ed è raccomandato – anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza e scongiurare così controversie future della coppia.
Patti chiari, convivenza lunga.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta anche con scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un avvocato che ne attesta altresì la conformità alla legge e può contenere:
a) l'indicazione della residenza; b) le modalita' di contribuzione alle necessita' della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacita' di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. 54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza puo' essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalita' di cui al comma 51.
Nei contratti di convivenza, la coppia può disciplinare altresì taluni aspetti di natura patrimoniale al fine di evitare conflitti durante il menage familiare oppure al momento della cessazione del rapporto (assegnazione della casa) e in modo da garantire i diritti successori anche al partner.
59. Il contratto di convivenza si risolve per: a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; d) morte di uno dei contraenti.
Per le sottese necessità di scongiurare liti future, è raccomandabile valutare, anche con l’assistenza e la consulenza di un avvocato, ogni aspetto – soprattutto in occasione di acquisti comune degli immobili ed erogazione di mutui ipotecari – senza faciloneria (“tanto ci metteremo sempre d’accordo”) né eccessiva pignoleria: un minimo di collaborazione tra i conviventi e un pizzico di buon senso rimane indispensabile. L’Avvocato Andrea Rossolini, esperto in diritto di famiglia e del contenzioso legale in materia, può esservi utile per la migliore soluzione del caso.
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