Il Consiglio Ue ha approvato il 20 dicembre 2010 il regolamento (UE) 1259/2010 che ha istituito un quadro chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri che hanno partecipato a questa cooperazione rafforzata (Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia). Il nuovo regolamento (che entrerà in vigore il prossimo 21 giugno 2012) lascia ampio spazio alla volontà delle parti nella individuazione della legge applicabile alla separazione e divorzio. I coniugi avranno la facoltà di scegliere in accordo la legge applicabile al loro eventuale divorzio o separazione, tra: la legge dello stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; la legge dello stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, nel caso in cui uno di essi vi risieda ancora al momento della conclusione dell’accordo; la legge dello stato di cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o, infine, la legge del foro. Tuttavia rimane esclusa dalla possibilità di accordo dei coniugi sulla legge applicabile la materia relativa a : annullamento del matrimonio; obblighi di mantenimento; responsabilità verso i figli; effetti patrimoniali del matrimonio; trust o successioni; capacità giuridica delle persone fisiche.
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