“A.A. ha reclamato l’ordinanza del 16.7.21 con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la domanda di modifica delle condizioni stabilite in sede di prima regolamentazione della responsabilità sul figlio minore (Omissis), affidato alla madre con l’obbligo del padre di contribuzione al mantenimento del minore. Al riguardo, il reclamante lamentava che: il Tribunale non avesse tenuto conto della circostanza che i tempi di permanenza del figlio presso i genitori erano paritetici, con la conseguenza che entrambi i genitori avrebbero potuto provvedere al mantenimento diretto del minore con spese ripartite, essendo entrambi benestanti; il minore, (Omissis), non era stato sentito. Pertanto, il reclamante chiedeva che, in riforma del provvedimento impugnato, fosse disposto l’affido congiunto del minore con collocamento paritetico presso entrambi i genitori, con la revoca dell’obbligo del mantenimento esclusivo carico del padre. La Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo, osservando che: non si erano verificati significative variazioni rispetto all’accordo tra coniugi dell'(Omissis), con il quale era stato stabilito che il minore trascorresse almeno due notti a settimana con il padre, oltre ai fine settimana e alle festività alternate; il minore aveva dichiarato, in sede di audizione, di 2 trascorrere tre giorni a settimana con il padre e quattro con la madre, assetto sul quale i genitori concordavano, ma sostanzialmente previsto nel suddetto accordo. A.A. ricorre in cassazione con unico motivo. B.B. resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione che: L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 337 quinquies c.c., art. 12 preleggi, artt. 112, 115, 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della causa, per non aver la Corte d’appello considerato i requisiti di novità addotti ai fini della richiesta di modifica del provvedimento impugnato, desumibili dalle dichiarazioni rese dal minore, all’udienza del (Omissis), di voler stare metà tempo con entrambi genitori, e per non aver essa adottato il consequenziale provvedimento di riforma della statuizione sull’obbligo esclusivo di mantenimento del minore. Nel controricorso, B.B. eccepisce l’inammissibilità del ricorso perchè tardivamente notificato oltre il termine semestrale di legge, il 23.8.22 rispetto alla pubblicazione dell’ordinanza impugnata in data 9.2.22, ritenendo che al procedimento in questione non s’applichi la sospensione feriale dei termini, sulla base del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, lett. a), contenente Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, convertito nella L. n. 27 del 2020, e successive proroghe. L’eccezione è fondata. Invero, la dizione utilizzata dal citato art. 83, comma 3, lett. a) distingue due fattispecie, assoggettate alla medesima disciplina: a) quella delle cause relative agli alimenti, riferibile all’art. 433 c.c.; b) quella relativa all’obbligazione alimentare, norma che ha recepito la più ampia accezione contemplata dall’art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Tale distinzione si fonda sulla diversa funzione assolta dall’obbligazione alimentare nei differenti contesti di riferimento: 1. l’obbligo alimentare in senso stretto, nell’accezione conforme alla tradizione civilistica del nostro ordinamento che trova la sua espressione nell’art. 433 c.c., soddisfa la mancanza di mezzi di sostentamento ed è inerente alle più elementari esigenze di vita del beneficiario; 2. La prestazione di mantenimento introdotta dal predetto art. 83, che afferisce ai mezzi necessari per consentire al beneficiario di godere del pregresso tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale dei coniugi e, nel rapporto con i figli, dei genitori (Cass., n. 7760/22). Al riguardo, la Relazione illustrativa del Decreto n. 18, prevede espressamente che la locuzione “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità” vada intesa con il significato che ad essa viene dato nella normativa comunitaria ed in particolare nell’art. 1 del Regolamento CE n. 4/2009. E ciò “per non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari strictu sensu il cui ambito può essere interpretato in modo più ristretto”. Ai fini interpretativi dell’innovativa normativa sulla sospensione dei termini processuali, la nozione di obbligazioni alimentari accolta nel diritto dell’Unione Europea va, pertanto, intesa nell’accezione autonoma propria del diritto comunitario (argomento ex considerando n. 11 del suddetto Regolamento), estesa a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di 3 famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, e quindi comprensiva dei diversi istituti delle obbligazioni di mantenimento (e non solo di quelle di alimenti previste dall’ordinamento italiano). Infatti, la norma sull’emergenza Covid-19, per il suo chiaro tenore letterale, sottrae entrambe le fattispecie alla sospensione dei termini processuali e stabilisce per le due tipologie di accertamento (concernenti l’alimentare puro e l’alimentare da mantenimento da valere nell’ambito familiare) una trattazione in sede giurisdizionale destinata ad operare anche durante la sospensione feriale e pur in un periodo segnato dalla necessità di contenimento del rischio pandemico. La norma in questione è dunque espressione della discrezionalità del legislatore Eurounitario che, nell’adottare la norma regolamentare, bilancia e contempera i diversi interessi da tutelare, esprimendo l’innovativa ratio, diretta ad accomunare, seppure ai fini della disciplina della sospensione dei termini processuali, due istituti (l’obbligazione alimentare e quella di mantenimento) che sono sempre stati oggetto di differente regolamentazione per antica tradizione dommatica. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi prima della riforma in questione, al procedimento di revisione del contributo di mantenimento dei figli è applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in quanto il diritto dei figli al mantenimento da parte dei genitori, anche dopo la separazione od il divorzio, previsto rispettivamente dall’art. 155 c.c. e della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, non ha assolutamente natura alimentare (artt. 433 c.c. e segg.) nè ad essa assimilabile (Cass., n. 8417/2000; n. 8567/91). Tale argomentazione trovava fondamento nelle diverse finalità dei due istituti, quantunque entrambi afferissero agli obblighi di assistenza materiale, in senso ampio, della persona: gli alimenti, in particolare, costituiscono il rimedio assistenziale per un’eccezionale situazione di bisogno della persona che non sia in grado di provvedere ai suoi fondamentali bisogni di vita. La modifica legislativa ha dunque inteso, ai fini della sospensione feriale dei termini accomunare le due fattispecie delle cause alimentari e del mantenimento, per attuare un’armonizzazione della normativa Eurounitaria. Il ricorrente ha replicato, adducendo che la causa ha per oggetto non solo la determinazione dell’assegno di mantenimento, ma anche la modifica del collocamento del minore, per inferirne l’inapplicabilità del Decreto n. 19 del 2020, art. 83, sulla sospensione feriale del termini. Tale difesa è infondata. Invero, il fatto che la causa in esame abbia ad oggetto anche la modifica delle statuizioni emesse per il collocamento del minore presso i due genitori non può legittimare la sospensione feriale dei termini, in ragione dell’intrinseca urgenza sottesa alle cause in tema di mantenimento dei minori nel nuovo ambito delineato dal predetto art. 83, che s’estende alle altre questioni dibattute, oggetto del reclamo e del ricorso in questione. Va altresì osservato che la domanda sulla modifica del collocamento del minore, sebbene non espressamente contemplata dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92 (testo sull’ordinamento giudiziario) – come richiamato dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 – si configura quale causa suscettibile d’urgente trattazione, ovvero causa rispetto ai quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio ai destinatari tutelati dalla nuova regolamentazione. Per quanto esposto, considerata la mancata sospensione dei termini, il ricorso è inammissibile perchè notificato il 23.8.22 allorchè era decorso il termine semestrale per impugnare il provvedimento della Corte d’appello, non notificato, pubblicato il 9.2.22, come incontestato tra le parti. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall’art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle 4 decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s’applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92. Considerata la novità della controversia, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto. Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. Conclusione Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2023. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2023″.
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“La sostanza stupefacente veniva sottoposta a sequestro. La perquisizione personale, invece, dava esito negativo. A seguito della richiesta di abbreviato condizionato all’analisi quantitativa e qualitativa