Tradizionalmente, l’ordinamento giuridico italiano ha sempre guardato con diffidenza ai cosiddetti patti prematrimoniali. La rigida interpretazione dell’articolo 160 del Codice Civile (secondo cui: “Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio“) impediva qualsiasi accordo preventivo sugli aspetti economici del matrimonio, considerando tali pattuizioni contrarie all’ordine pubblico familiare.
Con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione compie un passaggio evolutivo nel panorama giuridico familiare, inserendosi in un filone giurisprudenziale che gradualmente, a partire dai primi anni Duemila, ha iniziato a superare l’approccio tradizionalmente restrittivo in materia. La pronuncia conferma e consolida un orientamento giurisprudenziale che riconosce la legittimità di pattuizioni preventive relative a una potenziale futura separazione, purché rispondenti a criteri di equità e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei coniugi.
Questo approccio rappresenta un’interpretazione dinamica dell’autonomia contrattuale nel diritto di famiglia, che supera progressivamente i rigidi schemi interpretativi precedenti, ammettendo forme di regolamentazione preventiva dei rapporti patrimoniali tra coniugi che siano razionali, proporzionate e rispettose dell’ordinamento giuridico.
Qual è l’oggetto della decisione della ordinanza Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025?
La vicenda nasce da una controversia tra due coniugi, identificati come M e B, che nel novembre 2011 – anni prima della loro separazione avvenuta nel 2019 – sottoscrissero un accordo privato dalle implicazioni patrimoniali complesse.
Il contenzioso ha origine quando M contesta la validità dell’accordo, chiedendone la nullità per presunta contrarietà all’ordine pubblico e alle norme di legge. L’accordo prevedeva che, in caso di separazione, B avrebbe riconosciuto a M una somma di 146.400 euro a fronte del suo contributo economico alla famiglia: ossia i suoi versamenti per il mutuo, la ristrutturazione dell’appartamento e il benessere familiare.
Il Tribunale di Mantova respinge la richiesta di nullità. In appello, i giudici confermano la legittimità dell’accordo, richiamando una consolidata giurisprudenza che riconosce la validità di pattuizioni tra coniugi volte a regolare i rapporti patrimoniali in caso di fine matrimonio.
La Corte di Appello evidenzia alcuni aspetti cruciali:
- L’accordo rappresenta un legittimo esercizio dell’autonomia negoziale
- La separazione è considerata una condizione sospensiva e non la causa dell’accordo
- L’obbligazione restitutoria mira a un riequilibrio economico
- L’accordo non inficia i doveri coniugali inderogabili
M propone ricorso in Cassazione, dando avvio a un ulteriore passaggio giudiziario.
Quali sono i vizi denunciati ed esaminati dall’ordinanza Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025?
Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360 n. 3 c.c., anche in relazione agli artt. 158 е 1813 с.c., 5, commi 6-8, I. div., 473 bis.51 c.p.c., 6 d.l. n. 132/2014, conv. I. n. 162/2014, per aver il giudice erroneamente qualificato l’accordo raggiunto tra le parti e non aver dichiarato il medesimo nullo, poiché contrario alle norme imperative disciplinatrici il rapporto matrimoniale; b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., anche in relazione agli artt. 143, 160 е 1813 с.с. per aver il giudice di merito violato i canoni interpretativi contrattuali discostandosi dal chiaro contenuto letterale degli accordi conclusi tra le parti.
La Corte respinge entrambe le censure, richiamando una consolidata giurisprudenza che riconosce sempre maggiore autonomia negoziale ai coniugi nella gestione dei rapporti patrimoniali, anche in previsione di una potenziale crisi matrimoniale (separazione o divorzio).
Qual è la motivazione dell’ordinanza Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025?
In particolare, quanto alla validità dei patti tra coniugi, in previsione della crisi familiare, volti a stabilire in che modo debbano essere regolati i loro rapporti personali e patrimoniali nel momento in cui dovesse sopravvenire una crisi matrimoniale, la Corte di Cassazione evidenza che:
“È stata via via valorizzata l’autonomia negoziale privata dei coniugi, anche nella fase patologica della crisi, essendosi riconosciuta ai coniugi la possibilità di concordare le condizioni per la regolamentazione della crisi stessa (art. 4 1. n. 898/1970 e d.l. n. 132/2014, conv. in I. n. 162/2014).
In Cass. n. 8109/2000, pur ribadendosi l’orientamento secondo cui gli accordi con i quali i coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico dei futuro ed eventuale divorzio, sono nulli per illiceità della causa, anche nella parte in cui concernono l’assegno divorzile, che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in quanto diretti, implicitamente o esplicitamente, a circoscrivere la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio, si è precisato che è valido l’accordo oggetto di causa (con il quale i coniugi avevano convenuto che, in caso di divorzio, l’uno avrebbe corrisposto all’altra una somma di danaro mensile), che aveva «la funzione di porre fine ad alcune controversie di natura patrimoniale insorte tra i coniugi, senza alcun riferimento, esplicito o implicito, al futuro assetto dei rapporti economici tra i coniugi conseguenti all’eventuale pronuncia di divorzio».
Questa Corte ha, invero, riconosciuto piena validità all’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, «in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ., essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell’accordo, ma mero evento condizionale» (Cass. civ. sent. n. 23713/2012). II caso concreto riguardava un accordo assunto dai coniugi successivamente alla separazione e in vista del futuro divorzio.
Sempre secondo questa Corte, «è valido il mutuo tra coniugi nel quale l’obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell’evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell’art. 1354 c.c., primo comma, cod. civ. » (Cass. civ. sent. n. 19304/2013).
E ancora si è affermato che «in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull’accordo tra i coniugi, realizza – in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell’ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori» (Cass. civ. sent. n. 18066/2014).
Si tratta di un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. 5065/2021; Cass. 11012/2021), in cui si è ritenuto valido un accordo tra i coniugi in forza del quale l’uno si obbliga, in caso di divorzio, a corrispondere all’altra, nell’ambito di una divisione mobiliare e immobiliare, una somma di danaro vita natural durante, integrando un valido contratto di rendita vitalizia sottoposto alla condizione sospensiva del divorzio), anche di recente ribadito dalla ordinanza n. 13366/2024, con la quale questa Corte ha cassato la sentenza di merito per aver erroneamente escluso la vincolatività dell’accordo raggiunto tra i coniugi, anteriormente alla separazione, finalizzato alla suddivisione pro-quota diseguale delle spese familiari e aver dichiarato non ripetibile il pagamento integrale delle stesse da parte del marito. Sul punto, si è precisato che «in tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, c.c., a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato; il menzionato principio è, tuttavia, suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi ed è, comunque, finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale».
In Cass. 18843/2024, si è affermato che le pattuizioni che, sebbene contenute in un patto aggiunto e contestuale all’accordo di divorzio congiunto, strettamente connesse a questo per volontà contrasto con norme inderogabili, non possono essere oggetto di intervento diretto da parte del giudice, in quanto espressione della libera determinazione negoziale delle parti, ma devono essere prese in considerazione nel giudizio di revisione delle condizioni economiche del divorzio ex art. 9 della l. n. 898 del 1970.
Solo qualora il patto in vista della rottura familiare riguardi rapporti personali e patrimoniali relativi a figlie o figli minori di età, la sua validità ed efficacia sarà sempre soggetta a un controllo di legittimità volto a verificare la sua rispondenza al miglior interesse della persona minore di età e, dunque, che i coniugi non abbiano assunto nessuna decisione che possa incidere negativamente sulla condizione personale e patrimoniale delle figlie o dei figli”.
La Corte territoriale ha ritenuto che dovesse prevalere l’autonomia negoziale delle parti e, per l’effetto, ha riconosciuto la convenzione sottoscritta dai coniugi MВ quale accordo meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, in quanto contratto atipico, con condizione sospensiva lecita.
Quanto all’eccezione relativa all’assenza di un prestito tra le parti, giova precisare che il contratto di mutuo non richiede, in via tassativa, che la cosa mutuata sia materialmente consegnata dal mutuante al mutuatario, potendosi ritenere soddisfatta l’esigenza del requisito della traditio anche allorquando il risultato pratico raggiunto in sua assenza si identifichi con quello che si sarebbe realizzato con la consegna materiale del bene mutuato e, nel caso di specie, il marito ha avuto la disponibilità giuridica dell’importo mutuato in quanto il suo patrimonio è stato evidentemente accresciuto.
La scrittura in parola risulta perfettamente lecita, perché prevede un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte proprietà del marito e per l’acquisto del mobilio e di beni mobili registrati, ma riconosce anche al marito un’imbarcazione, un motociclo, l’arredamento della casa familiare nonché una somma di denaro, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibrato l’assetto patrimoniale dei coniugi in caso di scioglimento della comunione legale.
Peraltro, l’attribuzione patrimoniale al M non può integrare adempimento di un’obbligazione naturale e nemmeno può essere inquadrata nell’ambito dei principi di solidarietà familiare in quanto non si riferisce all’acquisto di beni primari.
A norma dell’art. 1354 с.с., сomma 1, è nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in quanto la condizione sospensiva è certamente lecita.
Infatti, pur essendo pacifico che la consegna o un prestito di denaro tra coniugi avviene generalmente nella riservatezza della vita familiare, non c’è nessuna norma imperativa che impedisca ai coniugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere l’esistenza di un debito verso l’altro e di subordinarne la restituzione all’evento, futuro ed incerto, della separazione coniugale (cfr. Cass. sentenza 21 dicembre 2012, n. 23713).
Neppure l’importo in questione rappresenta una somma «una tantum» tale da interferire con la disciplina dell’assegno divorzile, in quanto nella scrittura non si rinviene né la dicitura «una tantum», né una rinuncia esplicita all’assegno di mantenimento.
Pertanto, la Corte respinge il ricorso, confermando la validità dell’accordo e ribadendo l’orientamento che riconosce sempre maggiore spazio all’autonomia contrattuale dei coniugi, purché nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.
Quali sono i principi enunciati e ribaditi dall’ordinanza Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025?
Nella ordinanza della Cassazione vengono pertanto richiamati e ribaditi i seguenti principi:
- Autonomia Negoziale dei Coniugi
- I coniugi hanno un’ampia autonomia nel regolare i propri rapporti patrimoniali, anche in previsione di una potenziale crisi matrimoniale
- Possono concordare le condizioni per la regolamentazione della crisi coniugale
- Validità degli accordi preventivi della separazione anche se firmati durante il matrimonio
- Sono validi gli accordi tra coniugi che regolamentano i rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio
- Tali accordi sono considerati contratti atipici con condizione sospensiva lecita
- L’evento del fallimento del matrimonio non è causa genetica dell’accordo, ma mero evento condizionale
- Limiti all’Autonomia Contrattuale
- Gli accordi devono rispettare:
- I diritti indisponibili del coniuge più debole
- Gli interessi dei figli minori
- Le norme imperative dell’ordinamento
- Per gli accordi che riguardano figli minori, è sempre necessario un controllo di legittimità volto a verificare il loro migliore interesse
- Gli accordi devono rispettare:
- Contratti tra Coniugi
- Sono ammessi:
- Mutui tra coniugi con condizione sospensiva
- Accordi su aspetti patrimoniali e personali della vita familiare
- Riconoscimenti di debito
- Non sono ammessi accordi che limitano la libertà di difesa in un futuro giudizio di divorzio
- Sono ammessi:
- Interpretazione delle Clausole
- Va privilegiata un’interpretazione che valorizzi la volontà negoziale delle parti
- Gli accordi vanno valutati nel loro complessivo assetto di interessi
- Contribuzione Familiare
- Ciascun coniuge è tenuto a contribuire proporzionalmente alle proprie sostanze
- È possibile derogare a questo principio mediante accordo contrattuale che meglio rispecchi le capacità economiche
- Condizioni Contrattuali
- La condizione sospensiva è lecita se non contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume
- Non è necessaria la materiale consegna di denaro per configurare un mutuo
- Limiti agli Accordi
- Non sono ammessi accordi che:
- Interferiscano con l’assegno divorzile
- Contengano rinunce esplicite a diritti non disponibili
- Siano lesivi degli interessi dei figli minori
- Non sono ammessi accordi che:
Questi principi dimostrano un’evoluzione giurisprudenziale che riconosce sempre maggiore spazio all’autonomia contrattuale dei coniugi, purché nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.
Quali sono le conclusioni che si possono trarre dall’ordinanza Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025?
La pronuncia della Cassazione nel 2025 rappresenta un punto di svolta significativo, ma non definitivo, nel panorama dei patti prematrimoniali in Italia. Questa importante apertura giurisprudenziale si scontra ancora con un evidente vuoto normativo che solo un intervento legislativo potrà colmare compiutamente.
Il tema è complesso e stratificato: dopo anni di tentativi di riforma incompiuti, la recente sentenza offre uno spiraglio di riconoscimento per quegli accordi che, lungi dall’essere mere clausole contrattuali, possono configurarsi come strumenti di tutela reciproca e prevenzione dei contenziosi. Soprattutto in situazioni familiari articolate – come seconde nozze, patrimoni significativi o presenza di figli da precedenti unioni – i patti prematrimoniali potrebbero rappresentare un modo intelligente per regolare preventivamente possibili scenari di rottura.
Tuttavia, persistono comprensibili timori che tali accordi possano “contrattualizzare” eccessivamente il matrimonio, introducendo elementi di squilibrio nei rapporti tra coniugi. Per questo è presumibile che un futuro intervento legislativo sarà necessariamente prudente, con limiti rigorosi e meccanismi di controllo dell’equità.
La vera sfida sarà quindi trovare un delicato equilibrio: riconoscere l’autonomia dei coniugi nel regolare alcuni aspetti economici del matrimonio, senza tuttavia snaturare la dimensione affettiva e solidaristica dell’istituto matrimoniale. La parola passa ora al legislatore, chiamato a costruire una cornice normativa chiara che offra certezze giuridiche senza compromettere la natura profonda del patto coniugale.
Nel frattempo, l’unico consiglio ragionevole per le coppie che intendano esplorare questa possibilità è rivolgersi a professionisti esperti, capaci di redigere accordi equilibrati, chiari e conformi ai principi di legge.
Perché rivolgersi ad un avvocato con esperienza in Diritto di Famiglia?
Nella delicata fase di separazione e divorzio, il ruolo dell’avvocato matrimonialista diventa cruciale. Non solo per la complessità tecnica degli istituti giuridici, ma soprattutto per:
- Gestire con sensibilità le dinamiche emotivamente complesse
- Tutelare gli interessi di tutti i componenti del nucleo familiare
- Guidare le parti verso soluzioni condivise e meno traumatiche
Questo articolo ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Per un parere professionale sul vostro specifico caso, vi invito a contattare il mio studio o prenotare una consulenza legale on-line:
Per richiedere un appuntamento con me:
Consulenza Legale in Studio
Consulenza Legale On-Line
















