«Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo conoscere della domanda con cui un privato chiede la condanna della pubblica amministrazione a eseguire su un bene pubblico le opere necessarie per eliminare le cause che provocano danni a terzi. Nella relativa controversia, infatti, non è in gioco una posizione di supremazia della pubblica amministrazione che si sia manifestata attraverso atti o provvedimenti, ma è in discussione l’osservanza da parte dell’ente pubblico del generale principio del “neminem laedere”, che si sostanzia, nella specie, nel dovere di sistemazione e di manutenzione dei beni pubblici in conformità con le normali regole di prudenza e di diligenza, al fine di evitare che essi possano recare danno a terzi». Su tutte, Cassazione Sezioni Unite, 11 maggio 2007, n. 10751.

Il dies a quo nel fallimento, la riassunzione e la sospensione dei termini feriali.
Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Ancona. “Lamenta l’appellante principale che il primo giudice non ha (omettendo la pronuncia sul punto)