Affermata la giurisdizione del giudice ordinario per la condanna alla riparazione beni pubblici.

Tabella dei Contenuti

«Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo conoscere della domanda con cui un privato chiede la condanna della pubblica amministrazione a eseguire su un bene pubblico le opere necessarie per eliminare le cause che provocano danni a terzi. Nella relativa controversia, infatti, non è in gioco una posizione di supremazia della pubblica amministrazione che si sia manifestata attraverso atti o provvedimenti, ma è in discussione l’osservanza da parte dell’ente pubblico del generale principio del “neminem laedere”, che si sostanzia, nella specie, nel dovere di sistemazione e di manutenzione dei beni pubblici in conformità con le normali regole di prudenza e di diligenza, al fine di evitare che essi possano recare danno a terzi». Su tutte, Cassazione Sezioni Unite, 11 maggio 2007, n. 10751.

Altri Post

Prenota un Appuntamento

Appunti di Giurisprudenza On-line.

Appunti, approfondimenti, blog e notizie di giurisprudenza di legittimità e di merito (prevalentemente del Tribunale di Ancona e della Corte di Appello di Ancona) per esperti e neofiti, nelle seguenti materie e discipline:

Ultimi articoli:

Location

via della Repubblica, 14
60033 Chiaravalle – Ancona

 

Our hours

09:00 – 19:00
Lunedì – Venerdì

 

 

Avv. Andrea Rossolini | Avvocato Ancona – Studio Legale Ancona © 2010-2023 – All right reserved. P.IVA IT-02212610428