“Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 codice civile a pena di decadenza, decorre dal giorno in cui il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficiente il riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza o a semplici sospetti. L’accertamento del momento della conoscenza dei gravi difetti, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto (Cass. 29-3-2002 n. 4622; Cass. 10-4-2001 n. 5319; Cass. 12-4-2000 n. 6092; Cass. 10-5-2000 n. 6000). Nella specie la Corte di Appello, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha accertato che il P. ha acquisito conoscenza dei gravi difetti del tetto di copertura, risultato non conforme alla normativa antisismica, solo a seguito del deposito della relazione del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (15-1-1988). Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha disatteso l’eccezione di decadenza sollevata dall’impresa, essendo stata la domanda proposta con citazione dell’11- 3-1988, e quindi entro l’anno dalla scoperta dei difetti di costruzione”. Così Cassazione civile sez. II, 19 settembre 2011, n. 19099
I ‘like’ ad un post discriminatorio su Facebook possono costituire prove sufficienti per considerare il reato di istigazione all’odio razziale.
Integra il reato di cui all’art. 604-bis, comma secondo, cod. pen., l’adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme “social”, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l’inserimento di “like” e il rilancio di “post” e dei correlati commenti, per l’elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall’algoritmo di funzione dei “social network”, che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti.