“Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 codice civile a pena di decadenza, decorre dal giorno in cui il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficiente il riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza o a semplici sospetti. L’accertamento del momento della conoscenza dei gravi difetti, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto (Cass. 29-3-2002 n. 4622; Cass. 10-4-2001 n. 5319; Cass. 12-4-2000 n. 6092; Cass. 10-5-2000 n. 6000). Nella specie la Corte di Appello, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha accertato che il P. ha acquisito conoscenza dei gravi difetti del tetto di copertura, risultato non conforme alla normativa antisismica, solo a seguito del deposito della relazione del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (15-1-1988). Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha disatteso l’eccezione di decadenza sollevata dall’impresa, essendo stata la domanda proposta con citazione dell’11- 3-1988, e quindi entro l’anno dalla scoperta dei difetti di costruzione”. Così Cassazione civile sez. II, 19 settembre 2011, n. 19099
Dal 1° agosto al 31 agosto operativa la sospensione dei termini feriali
Quando “chiudono” i Tribunali? No, d’estate i Tribunali non chiudono. Per legge i Tribunali (o meglio, le cancellerie e segreterie giudiziarie) debbono essere aperti al