Confisca obbligatoria dei computer sequestrati come misura per il contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata

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Con la legge 15.02.2012, n. 12 denominata “misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica” si introduce la confisca obbligatoria (finora solo facoltativa) “dei beni e strumenti informatici e telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati” informatici (articolo 240, comma 2, n. 1-bis del codice penale) e la disciplina della custodia dei beni e degli strumenti informatici o telematici sequestrati e confiscati, prevedendo la possibilità dell’affidamento con facoltà d’uso immediato, dopo il sequestro e prima della confisca, alle forze di polizia e agli altri organi dello Stato impegnati nell’azione di contrasto (art. 86-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).  La circostanza che trattasi di confisca obbligatoria determina, inoltre, l’applicabilità della misura ablativa anche in caso di decreto penale di condanna; la norma troverà applicazione  obbligatoria non più facoltativa) anche nel caso di sentenza di patteggiamento. La finalità che il legislatore ha inteso conseguire (e che emerge dalla relazione di accompagnamento della legge) è quella di introdurre una disciplina in grado di consentire, fin da subito, l’utilizzo da parte delle forze di polizia dello strumentario informatico utilizzato per la commissione dei reati, così da sopperire al forte squilibrio tecnologico tra dotazioni informatiche delle forze di polizia e quelle comunemente utilizzate dalla criminalità.

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