Appalto: la responsabilità solidale tra appaltatore, direttore dei lavori e progettista

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L’appaltatore risponde nei confronti del committente per i vizi derivanti da errore progettuale, a nulla rilevando che il progetto sia stato predisposto unilateralmente dal committente o da suoi incaricati. Questa affermazione viene tradizionalmente fondata dalla giurisprudenza ormai consolidatissima della Suprema Corte di Cassazione sul rilievo che l’appaltatore, avendo l’obbligo di adempiere la propria prestazione rispettando i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente  errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle,  quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto a prestare la garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del  committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. Va da sé che, ove accanto a quella dell’appaltatore, sussista anche una corresponsabilità del direttore dei lavori o del progettista, tutti costoro risponderanno in solido nei confronti del committente, salve le azioni di regresso sotto il profilo interno dell’obbligazione solidale (Cassazione Civile, Sez. 2, n. 8016/2012, Rv. 622409).

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