Il verbale di conciliazione giudiziale avente a oggetto l’accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di proprietà non si risolve in uno degli accordi di cui all’art. 2643 c.c., perché non realizza un effetto modificativo, estintivo o costitutivo, ma assume al contrario il valore di un mero negozio di accertamento, con efficacia dichiarativa e retroattiva, finalizzato a rimuovere l’incertezza, mediante la fissazione del contenuto della situazione giuridica preesistente. Negozio di accertamento in relazione al quale nessuna forma di pubblicità legale è prevista. Pertanto, il verbale di conciliazione in esame, non essendo riconducibile a una delle ipotesi di cui alla disposizione normativa di cui all’art. 2643 c.c., non può in forza di detta norma essere trascritto. Tribunale Roma, sez. V, 8 febbraio 2012.

Guida Completa al Rimborso delle Spese Straordinarie per il Mantenimento dei Figli
Introduzione Immaginate due genitori separati che ogni mese si confrontano con bollette, rette scolastiche, spese sanitarie impreviste e persino rette
















