«Il rilievo decisivo, per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno, che l’eventuale prova delle condotte allegate circa il mancato reperimento, da parte del coniuge, di una entrata economica frutto della propria individuale attività lavorativa, deve avere sulla decisione in discorso, alla stregua del consolidato principio secondo cui deve trovare adeguata considerazione, nella decisione del giudice del merito, l’attitudine a procurarsi un reddito da lavoro (insieme ad ogni altra situazione suscettibile di valutazione economica) da parte del coniuge che pretenda l’assegno di mantenimento a carico dell’altro, tenendo quindi conto della effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, pur senza che assumano rilievo mere situazioni astratte o ipotetiche (Cass., ord. 4 aprile 2016, n. 6427; Cass. 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass. 25 agosto 2006, n. 18547, ed altre; nonchè, di recente, Cass. 10 maggio 2017, n. 11504), principio che tanto più rileva in sede non di prima separazione, ma di definitiva cessazione della relazione coniugale in seguito al divorzio, e, come nella specie, di figli ormai grandi (nati nel 1998 e nel 2000), i quali dunque non necessitino della costante presenza fisica di un adulto
Così, Cassazione Civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.27/10/2017), n. 25697.
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