Il 31 gennaio 2018, entrerà in vigore in Italia la “legge sul fine vita” a tutela del “diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona” che “stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”. Su queste premesse, la legge prevede che “Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte … qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento … il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici”. Una delle principali novità è disposta dall’art. 4 della legge 219/2017, secondo cui “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie … Il medico e’ tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell’articolo 3. 6”, secondo cui “Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione e’ rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria”. Anche per tali motivi, si ritiene che il biotestamento, il testamento biologico ovvero disposizioni anticipate di trattamento (DAT) debbano essere redatti in maniera chiara ed esaustiva tale da circoscrivere il più possibile la determinazione del fiduciario ed evitare così il più possibile futuri contenziosi giudiziari. Trattandosi di questioni squisitamente giuridiche, anche in questo caso, si raccomanda la preventiva consulenza e l’assistenza di un avvocato qualificato in materia.
Per informazioni e chiarimenti, puoi utilizzare questi moduli per:
richiedere informazioni
richiedere un preventivo
richiedere un parere legale on-line
prenotare un appuntamento
consultare altre materie
I consigli ed i commenti sono bene accetti.