In tema di assicurazione generale della responsabilità civile, nel caso in cui l’assicurato sia responsabile del danno in solido con altra persona, l’obbligo indennitario dell’assicuratore della responsabilità civile nei confronti dell’assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell’assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende a tutto quanto l’assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale. Così Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 8686/2012.
Dal 1° agosto al 31 agosto operativa la sospensione dei termini feriali
Quando “chiudono” i Tribunali? No, d’estate i Tribunali non chiudono. Per legge i Tribunali (o meglio, le cancellerie e segreterie giudiziarie) debbono essere aperti al