In tema di assicurazione generale della responsabilità civile, nel caso in cui l’assicurato sia responsabile del danno in solido con altra persona, l’obbligo indennitario dell’assicuratore della responsabilità civile nei confronti dell’assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell’assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende a tutto quanto l’assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale. Così Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 8686/2012.

Guida in stato di ebbrezza: con tasso superiore a 1,5 g/l, in caso di incidente stradale la patente di guida è sempre revocata.
SENTENZA N. 194 ANNO 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de