In tema di assicurazione generale della responsabilità civile, nel caso in cui l’assicurato sia responsabile del danno in solido con altra persona, l’obbligo indennitario dell’assicuratore della responsabilità civile nei confronti dell’assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell’assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende a tutto quanto l’assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale. Così Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 8686/2012.

Il dies a quo nel fallimento, la riassunzione e la sospensione dei termini feriali.
Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Ancona. “Lamenta l’appellante principale che il primo giudice non ha (omettendo la pronuncia sul punto)