In tema di separazione personale e affidamento della prole, la regola prioritaria dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, ex art. 155 c.c., è derogabile, ai sensi dell’art. 155 bis, primo comma, c.c., solo ove la sua applicazione risulti contraria all’interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria. La mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, non preclude il ricorso a tale regine preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole; assume, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse. Cassazione civile sez. I, 29 marzo 2012, n. 5108.
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