Convivenza more uxorio del coniuge, infedeltà coniugale e risarcimento del danno

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“L’obbligo di fedeltà è sicuramente impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l’armonia interna tra essi (in tale ambito, la fedeltà sessuale è soltanto un aspetto, ma sicuramente assai rilevante). Quanto all’addebito, esso sussiste se vi siano violazioni degli obblighi matrimoniali, di regola gravi e ripetute, che diano causa all’intollerabilità della convivenza, (ciò anche per l’obbligo di fedeltà, come per qualsiasi altro obbligo coniugale). (Al riguardo Cass. n. 17193 del 2011)”. Ebbene, “Secondo il nuovo orientamento, rileva proprio la qualità di coniuge e la violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, con gravi conseguenze, com’è noto, anche di natura patrimoniale, dall’altro, si configura come comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile. Possono dunque sicuramente coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità, radicalmente differenti”. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza Sezione I civile – Sentenza 1° giugno 2012 n. 8862, accogliendo il ricorso di una moglie contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona che le aveva negato sia l’assegno (riconosciuto solo alle figlie) che il risarcimento del danno.

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