“Si afferma infatti insussistente la violazione di obbligo matrimoniale da parte dell’ A., in quanto l’abbandono della casa famigliare appariva determinato da giusta causa, debitamente comprovata e consistente nella mancata realizzazione tra le parti di una intesa sessuale “serena e appagante”, richiamandosi correttamente al riguardo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa corte (per tutte, Cass. N. 17056 del 2007)”. Nel caso esaminato dalla Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 1° giugno 2012 n. 8773, il ricorrente lamentava “la riconducibilità alla moglie di problematiche sessuali, stante la sua grave indisponibilità e non “recettività” così da determinare essa sola la crisi della coppia”.
Dal 1° agosto al 31 agosto operativa la sospensione dei termini feriali
Quando “chiudono” i Tribunali? No, d’estate i Tribunali non chiudono. Per legge i Tribunali (o meglio, le cancellerie e segreterie giudiziarie) debbono essere aperti al