“Si afferma infatti insussistente la violazione di obbligo matrimoniale da parte dell’ A., in quanto l’abbandono della casa famigliare appariva determinato da giusta causa, debitamente comprovata e consistente nella mancata realizzazione tra le parti di una intesa sessuale “serena e appagante”, richiamandosi correttamente al riguardo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa corte (per tutte, Cass. N. 17056 del 2007)”. Nel caso esaminato dalla Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 1° giugno 2012 n. 8773, il ricorrente lamentava “la riconducibilità alla moglie di problematiche sessuali, stante la sua grave indisponibilità e non “recettività” così da determinare essa sola la crisi della coppia”.

Guida Completa al Rimborso delle Spese Straordinarie per il Mantenimento dei Figli
Introduzione Immaginate due genitori separati che ogni mese si confrontano con bollette, rette scolastiche, spese sanitarie impreviste e persino rette
















