“Si afferma infatti insussistente la violazione di obbligo matrimoniale da parte dell’ A., in quanto l’abbandono della casa famigliare appariva determinato da giusta causa, debitamente comprovata e consistente nella mancata realizzazione tra le parti di una intesa sessuale “serena e appagante”, richiamandosi correttamente al riguardo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa corte (per tutte, Cass. N. 17056 del 2007)”. Nel caso esaminato dalla Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 1° giugno 2012 n. 8773, il ricorrente lamentava “la riconducibilità alla moglie di problematiche sessuali, stante la sua grave indisponibilità e non “recettività” così da determinare essa sola la crisi della coppia”.

Sentenza storica della Corte europea dei diritti dell’uomo: il rifiuto di rapporti sessuali non può essere motivo di addebito nel divorzio
La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 gennaio 2025 segna un punto di svolta fondamentale nella giurisprudenza in materia di diritto