La Camera dei deputati, nella seduta del 17 maggio 2017, ha approvato in via definitiva e senza ulteriori modifiche la proposta di legge volta alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
«Ai fini della presente legge, per « cyberbullismo » si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».
Oltre alla comune repressione penale dei fatti costituenti reato – ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali -, la legge prevede ora la possibilità anche condotte immediatamente riparatorie, finalizzate a neutralizzare, nel tempo massimo di 48 ore, le condotte lesive:
“Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subìto taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali”.
E’ introdotto inoltre l’ammonimento del minore:
“Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei” suddetti “reati da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento” mutuata da quello dello stalking; il questore cioé “convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale” e lo ammonisce oralmente, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. “Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età” (art. 7).
Nel caso in cui il minore già ammonito venga sorpreso a perseverare nell’illecito, non ci sarà più bisogno della querela della parte danneggiata, ma la pubblica autorità potrà procedere autonomamente alla denuncia presso la Procura della Repubblica.
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