“Corte d’Appello di Ancona Sentenza n. 384/2024 del 05-03-2024 R.G. n. 503/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA Riunita in camera di consiglio e composta da: Dott. Federico Guido, Marchetti Neda, Bellucci Cecilia Laura est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile in grado d’appello iscritto al n. 503/2021 R.G. (…)
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Urbino 239/2020, pubblicata il ### […]
FATTI DI CAUSA I.) Il Tribunale di Urbino, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciando sulla domanda proposta da ###, quale procuratore di ### ### ha dichiarato che ### ed ### sono eredi legittimi, in misura di 1/3 ciascuno, di ### deceduto il ### in Cagli (PU), in ragione dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità del medesimo. Il giudice di primo grado ha ritenuto che la voltura catastale dell’immobile effettuata da ### quale coerede in misura di 1/3, era stata eseguita anche in favore dei due figli, in conformità alla norma di cui all’art. 581 c.c., tenuto conto anche del contegno inerte di ### e di ### (i quali non avevano rinunciato all’eredità), tale da sottintendere l’esistenza di un previo mandato alla madre e da risolversi nell’evidente ratifica delle operazioni compiute dalla ###. Il Tribunale ha inoltre condannato ### e ### costituiti nel giudizio di primo grado, al pagamento, in favore di ### s.p.a., della somma di €. 1.000,00, ciascuno, ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, c.p.c., ed ha posto a carico degli stessi, in solido, le spese di lite, liquidate in €. 5.355,00 per compensi, con rimborso forfettario del 15% delle spese generali ed €. 268,00 per ulteriori spese, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge; ha infine compensato le spese di giudizio tra ### ### e la parte contumace, ### II.) ### ha proposto appello avverso la suddetta sentenza censurando le argomentazioni in base alle quali il primo giudice ha ravvisato l’intervenuta accettazione tacita di eredità (primi due motivi) ed ha ritenuto sussistente un abuso del processo attuato dal medesimo ### oltreché dalla madre (terzo motivo); ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione delle domande avversarie. III.) Con separato atto ha proposto appello anche ### la quale, articolando due motivi di gravame, ha censurato le statuizioni di condanna al pagamento delle spese processuali e ai sensi dell’art. 96 c.p.c.: ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni articolate innanzi al Tribunale e quindi di “decidere secondo giustizia sulle domande proposte da ### compensando integralmente le spese del giudizio”. […]
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.) […] Deve essere esaminata, preliminarmente, la eccezione di “carenza di legittimazione passiva/attiva della società” ### s.r.l., sollevata da ### con le note di trattazione scritta del 10.1.2022 (depositate per la prima udienza del 12.1.2022), illustrata con gli scritti difensivi finali: il predetto appellante ha contestato la sussistenza, in capo alla società costituitasi quale cessionaria del credito in sostituzione di ### s.p.a., della titolarità del diritto dedotto da quest’ultima a sostegno della domanda proposta in primo grado, non avendo la appellata dimostrato l’inclusione del credito per cui è causa tra quelli ceduti, per effetto della mancata produzione del contratto di cessione intervenuto con la ### cedente e dell’elenco delle posizioni cedute. 2.2) ### s.r.l. ha contestato la eccezione avversaria con la memoria di replica depositata ex art. 190 c.p.c. valorizzando l’estratto dell’avviso di cessione del credito per cui è causa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 145 del 7/12/2021, in favore della ### S.r.l. (doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione ed intervento in appello), in cui si legge che, tra i crediti ceduti, rientrano quelli derivanti da prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e giuridiche, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza, compreso quindi, secondo l’appellata, anche il credito di cui si discute, vantato nei confronti di ### e la disponibilità, in capo ad ### s.r.l., del titolo esecutivo azionato nei confronti dell’appellante, dimostrata dalla avvenuta produzione del titolo stesso nel presente grado di giudizio ( doc. n. 5 contenuto nel fascicolo del procedimento di primo grado, allegato sub doc. n. 5 alla comparsa di ### del 5.1.2022). 2.3) La eccezione è fondata. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione del credito è sufficiente a dispensare il cessionario dall’obbligo della notificazione ex art. 1264 c.c. nei confronti del debitore (Cass. ord. 20495/2020), ma non anche a provare la legittimazione processuale, poiché, come osservato dalla Suprema Corte, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. ord. 24798/2020). La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D. lgs. n. 385 del 1993 art. 58 è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla ### recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (tra le altre, Cass. 15884/2019). Nel caso di specie la appellata ### s.r.l. ha allegato la copia della ### nella quale risulta pubblicato l’avviso di cessione in suo favore “di un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni indennizzi e quant’altro) di titolarità ### – derivanti, per ciascuno di essi, da rapporti di credito ai consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e i cui debitori sono stati classificati ‘a sofferenza’ ai sensi della ### della ### d’### n. 272/2008 (### dei ### e segnalati in ‘### dei ai sensi della ### della ### d’### 139/1991 (i ‘###), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascuno debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più crediti vantati da ### nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è ### depositata presso il ### avente sede ###atto di deposito ### 8307 e ### 4797 e ### pubblicata, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.securitisation-services.com/it/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo credito ceduto”. La documentazione prodotta (avviso di cessione pubblicato nella G.U.) non contiene tutti gli elementi necessari al fine di identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. Il generico riferimento ad un “portafoglio di crediti” e la mancanza di qualsiasi specificazione del periodo al quale sono riconducibili i crediti ceduti non permettono di ritenere che tutti i crediti, compresi nelle categorie indicate, abbiano costituto oggetto di cessione né quindi di affermare con certezza la inclusione nella cessione ### del credito che ha dato origine alla azione proposta (originariamente da ### quale procuratore di ### s.p.a.), non essendo a tal fine sufficienti i riferimenti ad un link e ad una lista depositata presso il ### dovendo risultare già dall’avviso di pubblicazione, come innanzi rilevato, che il credito sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione, senza alcun margine di incertezza. Né al fine di pervenire ad una diversa conclusione è decisivo il fatto che la odierna appellata abbia allegato in questa sede il fascicolo di parte del procedimento di primo grado contenente anche il decreto ingiuntivo (che rappresenta la fonte del credito nei confronti di ### fideiussore di ### titolare della impresa individuale “### di ###”), in mancanza di altri elementi di prova idonei a dimostrare la inclusione di quel credito nella operazione di cessione quali, per esempio, un estratto della lista depositata presso il ### richiamata nell’inserzione in G.U. da cui poter evincere chiaramente il nominativo del debitore, il codice identificativo del credito ceduto o, quantomeno, l’indicazione dello specifico rapporto di credito debito. Per le considerazioni svolte e alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte sopra illustrati, la documentazione prodotta non è idonea a documentare la effettiva titolarità del diritto di credito in base al quale è stata originariamente proposta la domanda giudiziale: in difetto di prova della qualità di cessionaria del credito in capo ad ### s.r.l. va accolta la eccezione sollevata dall’appellante e, di conseguenza, va dichiarata la inammissibilità dell’intervento della predetta società, costituitasi nel presente giudizio.
3.1.1) Passando ad esaminare i motivi di gravame articolati da ### si osserva che quest’ultimo, con il primo motivo, contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inverosimile che la ### nel procedere alla voltura catastale dell’immobile, abbia agito di sua iniziativa, senza alcun previo confronto con i figli, anzi nel dissenso di questi. Secondo l’appellante non è pertinente il richiamo al secondo comma dell’art. 115 c.p.c. poiché nella specie il Tribunale non ha applicato alcuna “nozione di fatto”, ma ha svolto solo illazioni personali prive di qualsiasi riferimento con la realtà processuale. ### inoltre si duole del fatto che il primo giudice ha erroneamente accomunato la posizione dei due convenuti costituiti, atteso che, mentre ### ha eccepito l’omessa prova di atti d’accettazione tacita dell’eredità, la ### non ha svolto alcuna attività difensiva, dichiarando di non opporsi all’accoglimento della domanda. Secondo l’appellante, inoltre, la decisione impugnata è in gran parte fondata su un’errata lettura degli atti processuali, posto che la ### non ha mai affermato di essere l’unica erede del coniuge defunto, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale. In ogni caso, l’appellante, contestando la ricostruzione operata dal primo giudice, esclude che ### e ### abbiano rilasciato un preventivo mandato alla madre (### per la presentazione della denuncia di successione e della domanda di voltura catastale, contestando altresì l’intervenuta ratifica di tali operazioni.
3.1.2) Il primo motivo di gravame è infondato. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “l’accettazione tacita di eredità pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. n. 8980/2017)” (cfr. civ., Sez. VI, n. ### del 11/11/2021). E’ pacifico che ### in seguito al decesso del coniuge avvenuto nel 1998, nel procedere alla dichiarazione di successione ed alla correlata voltura catastale dell’immobile ereditario, ha affermato la propria qualità di coerede nella misura di 1/3: il bene risulta intestato in tale misura alla medesima e ai due figli, ### e ### e sottoposto a pignoramento, limitatamente ai diritti di piena proprietà spettanti, per la quota di 1/3, a ### con atto notificato al medesimo il ###: tali circostanze risultano dagli scritti difensivi depositati dalle parti nel giudizio di primo grado e dalla documentazione dalle stesse prodotta nonché dalla domanda e relativo atto di voltura acquisiti in seguito all’ordine di esibizione e non hanno costituito oggetto di contestazione (v. fascicolo di primo grado e relativi atti e documenti, depositati in via telematica). ### alla richiesta di voltura catastale dell’immobile, oggetto del compendio ereditario, è ricollegabile ai componenti del nucleo familiare del defunto, costituito dalla moglie e dai due figli, tenuto conto dello strettissimo rapporto di parentela tra le parti e del fatto che l’acquisizione dell’immobile al patrimonio dei tre eredi, per successione legittima, rappresentava una naturale ed automatica conseguenza del loro interesse concreto, in mancanza di elementi contrari alla accettazione dell’eredità paterna da parte dei figli e, per quanto rileva in questa sede ###sono stati allegati dal medesimo nel corso del giudizio innanzi al Tribunale. In tale contesto, il lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione della denuncia di successione e dalla voltura catastale dell’immobile ereditario (1998) ed il fatto che ### in tale periodo, non ha posto in discussione l’operato della madre, neanche in seguito alla notifica dell’atto di pignoramento dei diritti di proprietà al medesimo spettanti sull’immobile ereditario (non risulta infatti che egli abbia contestato l’iniziativa del creditore procedente escludendo di essere comproprietario del bene pignorato), rappresentano elementi che, valutati complessivamente, inducono a ritenere sussistente la piena ratifica dell’operato della sig.ra ### che aveva effettuato la voltura anche nell’interesse dei figli e, in particolare, dell’appellante ###. Pertanto, poiché, per le considerazioni svolte, la voltura dell’immobile è riferibile anche a quest’ultimo, il motivo in esame va respinto. […] Da ciò discende che la parziale modifica della sentenza di primo grado non influisce in maniera significativamente apprezzabile sulla valutazione complessiva già eseguita dal giudice di primo grado ai fini della statuizione sulle spese di lite che va quindi confermata sia nella quantificazione che nella regolamentazione.
P.Q.M. la Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull’appello proposto da ### e su quello proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di Urbino n. 239/2020, pubblicata il ###, respinta ogni contraria e diversa istanza, così provvede: dichiara inammissibile l’intervento di ### ### costituitasi nel presente giudizio; in parziale accoglimento degli appelli e in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 III comma c.p.c. nei confronti di ### e di ### respinge per il resto gli appelli e conferma la sentenza impugnata; condanna ### ed ### in solido, a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio di primo grado liquidate in €. 5.355,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, e in €. 286,00 per spese, ed oltre IVA e ### come per legge; compensa le spese del giudizio di primo grado tra la parte ricorrente e ### dichiara compensate tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona il ###.