Chiamata a dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto in merito, con sentenza n. 46688/2016 del 29.09.2016 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che “In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7” – tra i quali, ad esempio, tra i più comuni, l’ingiuria, la sottrazione di cose comuni, falsità in scrittura privata, falsità in foglio firmato in bianco e appropriazione di cose smarrite, “il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili”.
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