Consulta, decisione storica: sì al cognome della madre ai figli.

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Superando quello che nelle motivazioni viene indicato come il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna», con la sentenza 21 dicembre 2016, n. 286, la Corte delle leggi ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c.; art. 72, comma 1, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); Artt. 33 e 34, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; 2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno; 3) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, L. n. 87/1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, comma 3, c.c., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione». Poiché, l’accertamento della illegittimità della norma deve intendersi limitato alla sola parte di essa in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno, permangono tuttavia fondati dubbi – rimessa alla elaborazione legislativa ovvero giurisprudenziale – in caso di conflittualità tra i genitori in ordine all’attribuzione del doppio cognome al figlio comune, al rifiuto del padre e sull’effetto moltiplicativo dei cognomi sui discendeti dei figli.

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