“L’opponente” – per il tramite dell’Avv. Andrea Rossolini del foro di Ancona – “ha contestato il provvedimento prefettizio” di sospensione provvisoria della patente di guida “sia nella sostanza che nella forma poiché esso è definito in assoluto contrasto con lo spirito e la lettera del dispositivo di cui all’art. 186 del Codice della Strada. Asserisce, tra l’altro, il ricorrente in istruttoria, che non è potere dell’autorità prefettizia definire i tempi di sofferenza (della pena), ma solamente di revocare o sospendere temporaneamente l’efficacia o gli effetti di un proprio provvedimento amministrativo (patente di guida), al fine di tutelare un interesse pubblico collettivo; allorché le motivazioni della sospensione sono venute meno, l’atto deve essere riportato alla sua piena efficacia” ovvero con la restituzione al titolare della sua patente di guida nella sua piena validità.
“Nel caso de quo, il Prefetto di Ancona con il provvedimento impugnato, ha sospeso per mesi 3 (tre) la patente di guida del ricorrente (…) ma” successivamente “la Commissione Medica Provinciale ne ha certificato l’idoneità alla guida. Correttamente, l’Amministrazione opposta ha dedotto sottolineando che il proprio provvedimento di sospensione provvisoria ha carattere strumentale, cautelare e teologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico. Premesso quanto sopra, è convincimento di questo giudicante che l’esito della visita medica di controllo richiesta con l’atto amministrativo di sospensione, favorevole al ricorrente, abbia fatto venire meno la presunzione di pericolosità del soggetto censurato per una guida non rispondente alle norme di cautela, prudenza e sicurezza stradale. Pertanto è giusto e doveroso, anche in considerazione della specifica competenza del giudice penale cui spetta l’accertamento dei fatti e la determinazione dell’eventuale pena, tenere nella corretta valutazione i motivi di fatto e gli elementi di diritto indicati nel ricorso, dispendono ex nunc l’annullamento del provvedimento prefettizio impugnato”. Così, testualmente, Ufficio del Giudice di Pace – Mandamento di Senigallia, sent. 35/2009 del 21.02.2009.
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