Poiché il reato di abusivo utilizzo di carta di credito non richiede alcun artificio, esso concorre con il delitto di truffa e quello di sostituzione di persona quando i rispettivi elementi costitutivi sono posti in essere contestualmente in un’unica azione criminosa, da intendere come condotta finalizzata al perseguimento dello scopo illecito anche se costituita da una serie di azioni materiali succedentisi in un tempo ravvicinato e collegate funzionalmente (fattispecie relativa alla condotta qualificata come phishing, consistente nella acquisizione dei dati di utenti di un servizio di carta di credito, dati forniti all’imputato dagli stessi titolari delle carte indotti in errore dalla alterazione dell’identità dell’imputato stesso e poi nel successivo utilizzo abusivo da parte dello stesso prevenuto dei dati ottenuti per acquisti tramite internet). Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 15 ottobre 2007.

Il dies a quo nel fallimento, la riassunzione e la sospensione dei termini feriali.
Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Ancona. “Lamenta l’appellante principale che il primo giudice non ha (omettendo la pronuncia sul punto)