Poiché il reato di abusivo utilizzo di carta di credito non richiede alcun artificio, esso concorre con il delitto di truffa e quello di sostituzione di persona quando i rispettivi elementi costitutivi sono posti in essere contestualmente in un’unica azione criminosa, da intendere come condotta finalizzata al perseguimento dello scopo illecito anche se costituita da una serie di azioni materiali succedentisi in un tempo ravvicinato e collegate funzionalmente (fattispecie relativa alla condotta qualificata come phishing, consistente nella acquisizione dei dati di utenti di un servizio di carta di credito, dati forniti all’imputato dagli stessi titolari delle carte indotti in errore dalla alterazione dell’identità dell’imputato stesso e poi nel successivo utilizzo abusivo da parte dello stesso prevenuto dei dati ottenuti per acquisti tramite internet). Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 15 ottobre 2007.
I ‘like’ ad un post discriminatorio su Facebook possono costituire prove sufficienti per considerare il reato di istigazione all’odio razziale.
Integra il reato di cui all’art. 604-bis, comma secondo, cod. pen., l’adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme “social”, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l’inserimento di “like” e il rilancio di “post” e dei correlati commenti, per l’elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall’algoritmo di funzione dei “social network”, che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti.