Con un breve comunicato stampa, la «La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione». Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa, le motivazioni saranno pubblicate “nelle prossime settimane”. Gli effetti della decisione sono però immediati. L’articolo 136 della Costituzione della Repubblica Italiana prevede che “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Ne consegue che – in assenza di correttivi legislativi in tal senso – cesserà di avere efficacia l’articolo 5, comma 1, secondo e terzo periodo del decreto legislativo 04.03.2010 n. 28 che prevedeva che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita’ medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione“. Ciò significa che – in assenza di correttivi legislativi in tal senso – la domanda giudiziale introdotta in una delle suddette materie non sarà più dichiarata improcedibile.