Integra il reato di elusione di un provvedimento del giudice previsto e punito dall’art. 388, comma 2, codice penale, il soggetto che “ostacolando lo stabilirsi dei rapporti affettivi tra la figlia infra-quattordincenne, negando così pretestuosamente al padre l’esercizio del diritto di visita” ponga in essere, con consapevole volontà, una condotta diversa da quella disposta dal giudice, così ledendo il bene giuridico protetto. Corte di Cassazione Sezione VI penale, sentenza 4 giugno – 1° settembre 2010 n. 32562.

Il dies a quo nel fallimento, la riassunzione e la sospensione dei termini feriali.
Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Ancona. “Lamenta l’appellante principale che il primo giudice non ha (omettendo la pronuncia sul punto)