“L’obbligo di mantenimento dei genitori – tanto naturali quanto adottivi – verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell’assistenza economica, quanto nell’assistenza morale di costoro (Cass. 6197/2005; 3974/2002); e non cessa per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero per altra causa, ma perdura – anche indipendentemente dalla loro età – fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un’arte o ad un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia. Pertanto, come hanno rilevato la più qualificata dottrina e la giurisprudenza di questa Corte anche più lontana nei tempo (Cass. 38/1976), l’obbligo del mantenimento posto dalla menzionata normativa prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi, come dimostra quella appena evidenziata del figlio che abbia raggiunto la maggiore età; ovvero proprio le fattispecie di impedimento o di decadenza del genitore naturale o adottivo dalla potestà suddetta genitoriale (artt. 330 e 260 cod. civ.): in conformità del resto alla più moderna concezione dell’istituto che si concreta nell’attribuzione a quest’ultimo (o ad entrambi i genitori) non di un diritto soggettivo, bensì di un munus (di diritto privato) comportante un potere, nella sua più limitata accezione di potere-dovere, di curare determinati interessi privati e pubblici del minore. Sicché ove detto ufficio non venga di fatto esercitato, ovvero venga sospeso o addirittura revocato ex artt. 330 e 333 cod. civ., la reazione dell’ordinamento è soltanto quella, ponendo rimedio all’anomalia, di apprestare le opportune misure onde consentirne il regolare funzionamento; o, per converso di limitare oppure escludere del tutto i poteri di rappresentanza nonché di amministrazione che lo stesso comporta”. Così Cassazione – Sezione prima – sentenza 29 settembre – 8 novembre 2010, n. 22678.
Denuncia di Successione, il conferimento di una delega lo svolgimento di attività procuratoria e la ratifica
“Corte d’Appello di Ancona Sentenza n. 384/2024 del 05-03-2024 R.G. n. 503/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA