“L’obbligo di mantenimento dei genitori – tanto naturali quanto adottivi – verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell’assistenza economica, quanto nell’assistenza morale di costoro (Cass. 6197/2005; 3974/2002); e non cessa per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero per altra causa, ma perdura – anche indipendentemente dalla loro età – fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un’arte o ad un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia. Pertanto, come hanno rilevato la più qualificata dottrina e la giurisprudenza di questa Corte anche più lontana nei tempo (Cass. 38/1976), l’obbligo del mantenimento posto dalla menzionata normativa prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi, come dimostra quella appena evidenziata del figlio che abbia raggiunto la maggiore età; ovvero proprio le fattispecie di impedimento o di decadenza del genitore naturale o adottivo dalla potestà suddetta genitoriale (artt. 330 e 260 cod. civ.): in conformità del resto alla più moderna concezione dell’istituto che si concreta nell’attribuzione a quest’ultimo (o ad entrambi i genitori) non di un diritto soggettivo, bensì di un munus (di diritto privato) comportante un potere, nella sua più limitata accezione di potere-dovere, di curare determinati interessi privati e pubblici del minore. Sicché ove detto ufficio non venga di fatto esercitato, ovvero venga sospeso o addirittura revocato ex artt. 330 e 333 cod. civ., la reazione dell’ordinamento è soltanto quella, ponendo rimedio all’anomalia, di apprestare le opportune misure onde consentirne il regolare funzionamento; o, per converso di limitare oppure escludere del tutto i poteri di rappresentanza nonché di amministrazione che lo stesso comporta”. Così Cassazione – Sezione prima – sentenza 29 settembre – 8 novembre 2010, n. 22678.

I ‘like’ ad un post discriminatorio su Facebook possono costituire prove sufficienti per considerare il reato di istigazione all’odio razziale.
Integra il reato di cui all’art. 604-bis, comma secondo, cod. pen., l’adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme “social”, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l’inserimento di “like” e il rilancio di “post” e dei correlati commenti, per l’elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall’algoritmo di funzione dei “social network”, che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti.