Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità si produce, ai sensi dell’ art. 546 c.p.c., con la notificazione dell’atto di pignoramento. Tale vincolo genera l’inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto a detta notificazione, che determini l’estinzione totale o parziale del credito. L’esecuzione deve, perciò, proseguire, procedendosi all’assegnazione della somma oggetto del credito, con la conseguenza che il terzo pignorato dovrà effettuare il pagamento all’assegnatario. Così Cassazione civile , sez. lav., 29 maggio 2007 , n. 12602.

Il dies a quo nel fallimento, la riassunzione e la sospensione dei termini feriali.
Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Ancona. “Lamenta l’appellante principale che il primo giudice non ha (omettendo la pronuncia sul punto)