Tutti gli atti dei candidati ad un concorso, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale di disponibilità dei partecipanti, che non assumono pertanto la veste di controinteressati in senso tecnico in un eventuale giudizio relativo all’accesso ai documenti stessi da parte di altri concorrenti. È principio consolidato della giurisprudenza che le domande e i documenti prodotti dai candidati – così come i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati – sono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa “in radice” l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza. Ne consegue che l’istanza di accesso agli elaborati redatti dai candidati di un pubblico concorso, presentata da altro candidato non vincitore, non deve essere comunicata ai concorrenti la cui produzione documentale è oggetto della stessa, al fine di consentire a questi ultimi di opporsi motivatamente al suo accoglimento. Così Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, sentenza n. 6450/2008.

Il dies a quo nel fallimento, la riassunzione e la sospensione dei termini feriali.
Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Ancona. “Lamenta l’appellante principale che il primo giudice non ha (omettendo la pronuncia sul punto)