La Cassazione “riconferma” il condominio parziale degli edifici.

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“Deve ritenersi legittimamente configurabile la fattispecie del condominio parziale ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio, parte oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene (Cass. n. 8136 del 28/04/2004; n. 21246 del 10/10/2007)”. Così testualmente Cassazione Civile, Sezione II, 24 novembre 2010 n. 23851.

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