Ai fini della responsabilità contrattuale verso l’acquirente, nessuna importanza riveste la circostanza che il venditore di un bene immobile abbia delegato a terzi – dandogliele in appalto – talune fasi della lavorazione edilizia (nella specie il montaggio dei pavimenti), poiché, a prescindere dai rapporti “interni” di rivalsa e di garanzia fra il venditore ed i soggetti cui egli abbia affidato fasi di lavorazione del prodotto edilizio, l’unico responsabile, verso il compratore del bene, degli eventuali vizi della cosa, dovuti a scorretta esecuzione dei predetti lavori affidati a terzi, è sempre e soltanto lo stesso venditore stante il suo diretto ed esclusivo rapporto contrattuale con il compratore, nei cui confronti è tenuto all’esatto adempimento dell’obbligazione di consegnare un bene che sia compiutamente idoneo all’uso contrattualmente convenuto. Così Corte di Appello di Ancona, sentenza 20 gennaio 2007 n. 16.
Denuncia di Successione, il conferimento di una delega lo svolgimento di attività procuratoria e la ratifica
“Corte d’Appello di Ancona Sentenza n. 384/2024 del 05-03-2024 R.G. n. 503/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA