Ai fini della responsabilità contrattuale verso l’acquirente, nessuna importanza riveste la circostanza che il venditore di un bene immobile abbia delegato a terzi – dandogliele in appalto – talune fasi della lavorazione edilizia (nella specie il montaggio dei pavimenti), poiché, a prescindere dai rapporti “interni” di rivalsa e di garanzia fra il venditore ed i soggetti cui egli abbia affidato fasi di lavorazione del prodotto edilizio, l’unico responsabile, verso il compratore del bene, degli eventuali vizi della cosa, dovuti a scorretta esecuzione dei predetti lavori affidati a terzi, è sempre e soltanto lo stesso venditore stante il suo diretto ed esclusivo rapporto contrattuale con il compratore, nei cui confronti è tenuto all’esatto adempimento dell’obbligazione di consegnare un bene che sia compiutamente idoneo all’uso contrattualmente convenuto. Così Corte di Appello di Ancona, sentenza 20 gennaio 2007 n. 16.

Il dies a quo nel fallimento, la riassunzione e la sospensione dei termini feriali.
Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Ancona. “Lamenta l’appellante principale che il primo giudice non ha (omettendo la pronuncia sul punto)