Ai fini della responsabilità contrattuale verso l’acquirente, nessuna importanza riveste la circostanza che il venditore di un bene immobile abbia delegato a terzi – dandogliele in appalto – talune fasi della lavorazione edilizia (nella specie il montaggio dei pavimenti), poiché, a prescindere dai rapporti “interni” di rivalsa e di garanzia fra il venditore ed i soggetti cui egli abbia affidato fasi di lavorazione del prodotto edilizio, l’unico responsabile, verso il compratore del bene, degli eventuali vizi della cosa, dovuti a scorretta esecuzione dei predetti lavori affidati a terzi, è sempre e soltanto lo stesso venditore stante il suo diretto ed esclusivo rapporto contrattuale con il compratore, nei cui confronti è tenuto all’esatto adempimento dell’obbligazione di consegnare un bene che sia compiutamente idoneo all’uso contrattualmente convenuto. Così Corte di Appello di Ancona, sentenza 20 gennaio 2007 n. 16.

Guida Completa al Rimborso delle Spese Straordinarie per il Mantenimento dei Figli
Introduzione Immaginate due genitori separati che ogni mese si confrontano con bollette, rette scolastiche, spese sanitarie impreviste e persino rette
















