Ai fini della responsabilità contrattuale verso l’acquirente, nessuna importanza riveste la circostanza che il venditore di un bene immobile abbia delegato a terzi – dandogliele in appalto – talune fasi della lavorazione edilizia (nella specie il montaggio dei pavimenti), poiché, a prescindere dai rapporti “interni” di rivalsa e di garanzia fra il venditore ed i soggetti cui egli abbia affidato fasi di lavorazione del prodotto edilizio, l’unico responsabile, verso il compratore del bene, degli eventuali vizi della cosa, dovuti a scorretta esecuzione dei predetti lavori affidati a terzi, è sempre e soltanto lo stesso venditore stante il suo diretto ed esclusivo rapporto contrattuale con il compratore, nei cui confronti è tenuto all’esatto adempimento dell’obbligazione di consegnare un bene che sia compiutamente idoneo all’uso contrattualmente convenuto. Così Corte di Appello di Ancona, sentenza 20 gennaio 2007 n. 16.

I ‘like’ ad un post discriminatorio su Facebook possono costituire prove sufficienti per considerare il reato di istigazione all’odio razziale.
Integra il reato di cui all’art. 604-bis, comma secondo, cod. pen., l’adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme “social”, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l’inserimento di “like” e il rilancio di “post” e dei correlati commenti, per l’elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall’algoritmo di funzione dei “social network”, che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti.