Il Tribunale di Foggia, nella sentenza 14.04.2015 ha inteso «negare rilievo alla relazione extraconiugale in sé, quale causa della fine del rapporto, poiché in tale evenienza anche tale relazione degraderebbe ad effetto di una crisi affettiva preesistente, e non potrebbe portare all’addebito per ciò solo” al coniuge infedele. A tal proposito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ed in particolare “tra le altre, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012, Rv. 621831, secondo cui «Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà»”.
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