La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V Penale, n. 22356/2025, offre importanti chiarimenti sull’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) e sui suoi effetti rispetto al beneficio della non menzione nel casellario giudiziale.
Il Caso
La vicenda riguardava un imputato, condannato per tentato furto dalla Corte d’Appello di Ancona. La difesa aveva richiesto sia l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, sia il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale.
I Principi Affermati
1. Rilevabilità d’Ufficio dell’Art. 131-bis
La Cassazione conferma che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche se la richiesta viene formulata solo nelle conclusioni del procedimento camerale. Questo principio si basa sull’assimilazione alle altre cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
2. Valutazione dell’Abitualità: il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 13681/2016
Elemento centrale della decisione è il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 13681/2016. Secondo questo orientamento consolidato:
- I reati per cui si è ottenuta dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis concorrono comunque alla valutazione dell’abitualità del comportamento;
- L’accertamento dell’illecito, pur non punibile, costituisce un “reato” che si somma agli altri della stessa indole;
- La valutazione dell’abitualità deve considerare congiuntamente reati oggetto di giudizio e illeciti accertati incidentalmente.
3. Impatto sul Beneficio della Non Menzione nel casellario giudiziale
La Corte stabilisce un principio di particolare rilevanza pratica: i provvedimenti di archiviazione o declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis possono ostare alla concessione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale.
Questo perché:
- Tali provvedimenti presuppongono l’accertamento della responsabilità penale;
- Rientrano nelle circostanze dell’art. 133 c.p., richiamato dall’art. 175 c.p.;
- La loro iscrizione nel casellario è funzionale a valutazioni prognostiche in futuri giudizi.
Implicazioni Pratiche
La sentenza chiarisce definitivamente che l’art. 131-bis in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pur rappresentando una causa di non punibilità, non “cancella” gli effetti del reato ai fini di successive valutazioni giudiziarie. Questo ha conseguenze significative per:
- Strategie difensive: Occorre valutare attentamente l’opportunità di richiedere l’applicazione dell’art. 131-bis;
- Recidiva e abitualità: I precedenti “131-bis” mantengono rilevanza per future imputazioni;
- Benefici penitenziari: L’impatto si estende oltre il casellario, influenzando diverse valutazioni discrezionali del giudice.
Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma l’orientamento restrittivo nell’interpretazione dell’art. 131-bis c.p.p. in materia di Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ribadendo che la particolare tenuità del fatto non equivale a un’assoluzione piena.
Per i professionisti del diritto, questa sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per valutare l’effettiva convenienza dell’istituto, specialmente in presenza di precedenti penali o quando si preveda la necessità di benefici futuri.
La giurisprudenza di legittimità continua così a delineare i confini applicativi di uno strumento che, pur deflattivo del carico giudiziario, mantiene significativi effetti sulla posizione giuridica del soggetto.
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