Cassazione Penale, Sez. 4, 22 aprile 2025, n. 15697
La Quarta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 15697 del 22 aprile 2025, ha fornito importanti chiarimenti sulla responsabilità penale del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, confermando principi ormai consolidati ma sempre attuali.
Il Caso
Un lavoratore dipendente di una ditta edile, mentre scaricava materiale da un furgone da cantiere, è rimasto vittima di un infortunio causato dalla caduta di un tubo di cemento del peso superiore ai 40 kg sulla mano sinistra. L’evento ha provocato lesioni gravi con una prognosi di 140 giorni.
Il datore di lavoro A.A., legale rappresentante della società, è stato condannato per lesioni colpose ex art. 590 c.p. per aver violato gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, specificamente per:
- Omessa formazione del lavoratore
- Mancata informazione sui rischi della movimentazione manuale dei carichi
- Violazione degli artt. 18, 37 e 169 del Testo Unico Sicurezza
I Principi Affermati dalla Cassazione
1. Posizione di Garanzia del Legale Rappresentante
La Corte ha ribadito che la posizione di garanzia sussiste anche per il legale rappresentante “prestanome”. Non rileva che il soggetto non partecipi attivamente alla gestione aziendale: è sufficiente la formale investitura della carica per configurare la responsabilità.
Come chiarito dalla sentenza: “la posizione di garanzia in tema di debito di sicurezza antinfortunistica deve essere riferita anche solo alla assunzione della carica di legale rappresentante della società”.
2. Prevedibilità e Prevenibilità dell’Evento
La Cassazione ha confermato che l’infortunio era prevedibile e prevenibile attraverso un’adeguata formazione del lavoratore. Non costituisce circostanza imprevedibile che materiale accatastato possa scivolare durante le operazioni di scarico.
Il ragionamento della Corte è lineare: “ove il lavoratore fosse stato correttamente istruito sulle modalità di movimentazione manuale dei carichi l’infortunio non si sarebbe verificato”.
3. Nesso Causale tra Omessa Formazione e Infortunio
Elemento centrale della decisione è il nesso causale tra l’omessa formazione e l’evento lesivo. La Cassazione ha precisato che il datore di lavoro risponde dell’infortunio quando l’omessa formazione può dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento.
Gli Obblighi di Formazione nel D.Lgs. 81/2008
La sentenza richiama puntualmente le definizioni normative:
- Formazione: processo educativo per trasferire conoscenze e competenze per lo svolgimento sicuro dei compiti
- Informazione: attività dirette a fornire conoscenze per identificare e gestire i rischi
- Addestramento: attività per apprendere l’uso corretto di attrezzature e procedure
L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che formazione, informazione e addestramento devono avvenire:
- Alla costituzione del rapporto di lavoro
- In caso di trasferimento o cambio mansioni
- Con l’introduzione di nuove attrezzature o tecnologie
Considerazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità e offre spunti di riflessione per la pratica professionale:
- Non basta la delega formale: il legale rappresentante mantiene la posizione di garanzia salvo delega effettiva delle funzioni prevenzionistiche
- La formazione deve essere specifica: non è sufficiente una formazione generica, ma occorre istruire il lavoratore sui rischi specifici delle mansioni assegnate
- Il nesso causale va dimostrato: l’omessa formazione deve essere causalmente collegata all’evento lesivo secondo i criteri della causalità scientifica
Conclusioni
La sentenza n. 15697/2025 non introduce novità interpretative ma consolida principi fondamentali della responsabilità datoriale. Il messaggio è chiaro: la sicurezza sul lavoro non ammette scorciatoie e gli obblighi formativi costituiscono presidio essenziale per la tutela dell’incolumità dei lavoratori.
Per i datori di lavoro, la pronuncia rappresenta un monito a non sottovalutare gli adempimenti formativi, che devono essere concreti, specifici e documentabili. Per i professionisti del diritto, conferma la necessità di un approccio rigoroso nella valutazione della responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro.
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